Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
La lettera d punisce chi non effettua la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 16 AP-LPD.
La lettera e punisce chi non prende le misure appropriate ai sensi dell’articolo 18 AP-LPD.
Infine, la lettera f punisce la mancata documentazione del trattamento di dati conformemente all’articolo 19 lettera a AP-LPD.
8.1.8.3 Art. 52 Violazione dell’obbligo di discrezione
Questa disposizione intende completare la tutela del segreto professionale prevista
dall’articolo 321 CP. Quest’ultimo è ormai lacunoso a causa della crescente specializzazione delle attività professionali e dei metodi sempre più sofisticati del trattamento di informazioni. L’articolo 52 AP-LPD applica pertanto l’obbligo di discrezione a determinate professioni, non contemplate dall’articolo 321 CP nonostante il loro esercizio renda indispensabile la tutela della confidenzialità. Si è preferita questa soluzione all’estensione del campo d’applicazione dell’articolo 321 CP, ritenendo inopportuno estendere anche il diritto di rifiutare di testimoniare in giudizio generalmente previsto dalle leggi procedurali per le professioni contemplate dall’articolo 321 CP114.
Dall’entrata in vigore della LPD, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno registrato immensi progressi e una crescita senza precedenti. La comunicazione elettronica è ormai generalizzata e costituisce il modo più importante, se non l’unico, di trasmettere e conservare informazioni. I mezzi tecnici sono tali e il loro costo così esiguo da permettere ormai a un numero sempre crescente di persone di trattare quantità titaniche di dati. Mentre gli schedari di una volta imponevano limiti fisici concreti alle possibilità di archiviazione, è oggi sempre meno necessario distruggere dati elettronici vecchi per fare posto a quelli più recenti. La perennità delle informazioni è ormai garantita. Infine, l’evoluzione tecnologica è incessante e progredisce in maniera folgorante; pertanto in futuro queste possibilità non possono che amplificarsi. Ne consegue un pericolo per la tutela della sfera privata e una maggiore necessità di proteggerla.
Vista questa situazione, appare opportuno estendere la tutela del segreto a tutti i tipi di dati personali. Il fattore determinante è che si tratti di dati segreti. Ciò corrisponde all’articolo 321 CP, poiché anche per quest’ultimo il criterio determinante è che l’informazione in questione sia segreta, a prescindere dal suo contenuto. Ciò permette inoltre di impedire che la tutela penale venga indebolita a causa dell’abrogazione del termine «profilo della personalità».
È inoltre necessario adeguare il contenuto della disposizione penale per tenere meglio conto delle realtà descritte sopra. Le possibilità odierne agevolano il trattamento di dati per meri fini lucrativi. Si pensi in particolare ai commercianti e alle reti sociali attivi su Internet, che vendono e acquistano tali informazioni a scopi pubblicitari. Rispetto alle attività professionali per le quali è necessaria la conoscenza di tali dati, nell’ambito di attività commerciali vi è un pericolo maggiore di ingerenza nel bene giuridico tutelato. La pena prevista dal capoverso 1 lettera b intende pertanto impedire tali ingerenze.
Inoltre, una multa non corrisponde più in alcun modo alla gravità delle possibili ingerenze, soprattutto in riferimento all’articolo 321 CP. È quindi opportuno eliminare questa sproporzione e considerare la violazione dell’obbligo di diligenza un delitto passibile di una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
8.1.8.4 Art. 53 Infrazioni commesse nell’azienda
Questa disposizione riprende il disciplinamento previsto dall’articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1974115 sul diritto penale amministrativo (DPA), aumentando però a 100 000 franchi l’importo massimo della multa a partire dal quale non è più possibile perseguire l’azienda invece della persona fisica. L’articolo 102 CP non è infatti applicabile alle contrav-
114 Messaggio LPD, FF 1988 II 353, 425; NIGGLI Marcel Alexander/MAEDER Stefan, Kommentar zu Art. 35 DSG in: Maurer-Lambrou/Blechta (a c. di), Basler Kommentar, Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 3a ed., Basilea 2014, art. 35 LPD N 1.
115 RS 313.0