Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale a livello nazionale

1.1.1 Diritto in vigore

A livello federale la protezione dei dati è attualmente retta dalla legge federale del

19 giugno 19921 sulla protezione dei dati (LPD), entrata in vigore il 1° luglio 1993.

La LPD disciplina il trattamento dei dati riguardanti persone fisiche e giuridiche effettuato da privati o da organi federali (art. 2 cpv. 1). Non si applica tuttavia ai dati personali trattati da una persona fisica per uso esclusivamente personale e che non vengono comunicati a estranei (cpv. 2 lett. a), ai dibattiti delle Camere federali e delle commissioni parlamentari (cpv. 2 lett. b), ai procedimenti civili, penali e di assistenza giudiziaria internazionale pendenti, come pure a quelli di diritto pubblico e di diritto amministrativo, eccettuate le procedure amministrative di prima istanza (cpv. 2 lett. c), ai registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato (cpv. 2 lett. d) e ai dati personali trattati dal Comitato internazionale della Croce Rossa (cpv. 2 lett. e).

La LPD sancisce innanzitutto i principi da rispettare in occasione del trattamento dei dati.

Prevede in particolare che i dati personali possono essere trattati soltanto in modo lecito (art. 4 cpv. 1), che il trattamento deve essere conforme al principio della buona fede e della proporzionalità (art. 4 cpv. 2) e che i dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all’atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge (art. 4 cpv. 3). La raccolta di dati personali e in particolare le finalità del trattamento devono inoltre essere riconoscibili da parte della persona interessata (art. 4 cpv. 4). L’articolo 4 capoverso 5 definisce le condizioni applicabili al consenso della persona interessata. Infine, la persona o l’organo federale che tratta i dati personali deve accertarsi della loro esattezza (art. 5).

La LPD disciplina poi la comunicazione di dati all’estero (art. 6) e il diritto d’accesso

(art. 8-10). L’articolo 10a regola il trattamento di dati da parte di terzi, mentre l’articolo 11a prevede l’obbligo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (qui appresso l’«Incaricato») di tenere un registro delle collezioni di dati accessibile al pubblico via Internet e l’obbligo dei detentori di notificare le loro collezioni di dati, fatte salve alcune deroghe.

La terza sezione della LPD contiene norme specifiche per il trattamento di dati da parte di privati. I privati che trattano dati personali non possono ledere illecitamente la personalità delle persone interessate (art. 12 cpv. 1). In particolare non possono trattare, senza giustificazione, dati contro l’esplicita volontà della persona interessata (art. 12 cpv. 2 lett. b e

art. 13). L’articolo 14 prevede l’obbligo dei privati di informare la persona interessata di qualsiasi raccolta di dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità che la riguardano, fatte salve alcune deroghe. La LPD disciplina inoltre le pretese di diritto civile che possono far valere le persone lese e la relativa procedura (art. 15).

Gli articoli 16-25 LPD disciplinano il trattamento di dati personali da parte di organi federali. Questi hanno il diritto di trattare dati personali soltanto se esiste una base legale (art. 17 cpv. 1). Per il trattamento di dati degni di particolare protezione e i profili della personalità è necessaria una base legale in una legge formale (art. 17 cpv. 2). Secondo l’articolo 18a gli organi federali che raccolgono dati personali hanno l’obbligo di informare la persona interessata, fatte salve alcune deroghe (art. 18b). La comunicazione di dati a terzi è in linea di principio possibile soltanto se esiste una base legale (art. 19 cpv. 1). Gli organi federali possono permettere l’accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo soltanto se ciò è previsto esplicitamente dalla legge (art. 19 cpv. 3). Le condizioni sono ancora più severe nel caso di dati degni di particolare protezione o profili della personalità; questi possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale (art. 19 cpv. 3). L’articolo 25, infine, disciplina le pretese che le

1 RS 235.1