Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
persone interessate possono far valere nei confronti dell’organo federale responsabile del trattamento di dati che le riguardano.
Gli articoli 26 e 26a LPD disciplinano la nomina, lo statuto, il rinnovo e la cessazione del mandato dell’Incaricato, mentre gli articoli 27-33 ne definiscono i compiti e le competenze. L’Incaricato sorveglia il rispetto della LPD da parte degli organi federali e consiglia i privati. Può accertare i fatti ed emanare raccomandazioni. Se un privato non si attiene a una raccomandazione, l’Incaricato può deferire la pratica al Tribunale amministrativo federale ed è legittimato a ricorrere contro la decisione di quest’ultimo (art. 29 cpv. 4). Se un organo federale non dà seguito a una raccomandazione, l’Incaricato può deferire la pratica al dipartimento competente o alla Cancelleria federale (art. 27 cpv. 5). È legittimato a ricorrere contro la decisione dell’autorità superiore e contro quella dell’autorità di ricorso (art. 27 cpv. 6).
Infine, gli articoli 34 e 35 LPD prevedono disposizioni penali in caso di violazione degli obblighi d’informazione, di notifica, di collaborazione e di discrezione.
Su riserva dell’articolo 37 e delle regole contenute in leggi federali speciali, il trattamento dei dati da parte degli organi cantonali (e comunali) è retto dal diritto cantonale, anche quando tali organi eseguono il diritto federale o hanno ottenuto i dati mediante un accesso in linea a una banca dati federale.
In molti settori, oltre alla LPD, si applicano leggi speciali che contengono anch’esse
disposizioni sulla protezione dei dati (norme sulla protezione dei dati specifiche a determinati settori).
1.1.2 Lavori preliminari e piano
Tra il 2010 e il 2011 la LPD è stata oggetto di una valutazione2 da cui è risultato che
l’evoluzione tecnologica e sociale intervenuta dopo la sua entrata in vigore comporta nuove minacce per la protezione dei dati e che la sua efficacia va migliorata. La LPD non garantisce più una protezione sufficiente. Fondandosi sulle conclusioni del rapporto del
9 dicembre 20113, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di esaminare misure legislative che permettano di migliorare la protezione dei dati tenendo conto delle nuove minacce che incombono sulla sfera privata.
Per dare seguito al mandato del Consiglio federale, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha istituito un gruppo di lavoro incaricandolo di avviare i lavori di revisione della LPD. Il gruppo era composto da rappresentanti dell’Amministrazione federale4, dei Cantoni5, dell’economia6 e delle associazioni di protezione dei consumatori7, come pure da esperti. Ha presentato le proprie riflessioni in un rapporto del 29 ottobre 2014 dal titolo «Esquisse d’acte normatif relative à la révision de la loi sur la protection des données [Bozza di atto normativo relativo alla revisione della legge sulla protezione dei dati]»8.
Il 1° aprile 2015 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del gruppo di lavoro, incaricando il DFGP di elaborare, in collaborazione con l’Incaricato, il Dipartimento federale
dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’interno (DFI), un avamprogetto di legge che tenga conto delle conclusioni del rapporto e delle riforme del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea.
2 BÜRO VATTER/INSTITUT FÜR EUROPARECHT, Evaluation des Bundesgesetzes über den Datenschutz - Schlussbericht, Berna
11 mar. 2011, https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/evaluation/schlussber-datenschutzeval-d.pdf (disponibile soltanto in tedesco).
3 Rapporto del Consiglio federale del 9 dic. 2011 concernente la valutazione della legge federale sulla protezione dei dati, FF 2012 227.
4 Erano rappresentate le autorità federali seguenti: l’Incaricato, l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), l’Archivio federale svizzero (AFS), l’Ufficio federale del consumo (UFDC) e la Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia (SG-DFGP).
5 I Cantoni erano rappresentati dall’Associazione degli incaricati svizzeri della protezione dei dati (PRIVATIM).
6 L’economia era rappresentata da economisuisse e dall’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM).
7 Le associazioni di protezione dei consumatori erano rappresentati dalla Fédération romande des consommateurs.
8 https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung/ber-normkonzept-f.pdf. Il rapporto è disponibile in francese e in tedesco, il link è alla versione francese.