Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
Compendio
La presente revisione si prefigge di rafforzare la protezione dei dati aumentando la
trasparenza del trattamento e le possibilità delle persone interessate di controllare i dati che le riguardano. Nel contempo intende aumentare il senso di responsabilità dei titolari del trattamento, obbligandoli ad esempio a rispettare le disposizioni sulla protezione dei dati sin dalla progettazione di nuovi trattamenti. La revisione mira inoltre a migliorare l’applicazione e il rispetto delle norme federali sulla protezione dei dati. Infine, intende garantire e migliorare la competitività della Svizzera, agevolando in particolare la comunicazione di dati all’estero. Un elevato grado di protezione riconosciuto a livello internazionale è inoltre teso a
promuovere lo sviluppo di nuovi settori economici nell’ambito della digitalizzazione della società.
Situazione iniziale e obiettivi della revisione
La revisione si fonda su una decisione del Consiglio federale di elaborare un progetto con due obiettivi. Da una parte occorre eliminare le lacune della legge sulla protezione dei dati sorte in seguito alla rapidissima evoluzione tecnologica. Dall’altra, è necessario tenere conto degli sviluppi nel Consiglio d’Europa e nell’Unione europea. Il progetto è previsto negli obiettivi del Consiglio federale per il 2016 e nel programma di legislatura 2015-2019. Negli anni passati la protezione dei dati è stata oggetto di numerosi interventi parlamentari, a testimonianza della volontà politica di migliorare la legislazione federale in tale settore.
Anche a livello internazionale la protezione dei dati assume sempre maggiore importanza. Il 27 aprile 2016 l’Unione europea ha riveduto la propria legislazione sulla protezione dei dati, che comprende due atti normativi: il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore del diritto penale. Soltanto la direttiva fa parte dell’acquis di Schengen. Inoltre, il Consiglio d’Europa prevede di rivedere la Convenzione STE 108 per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale e di adottarla all’inizio del 2017.
La presente revisione intende garantire che la legislazione federale sia compatibile con la Convenzione STE 108 riveduta, in modo da permettere alla Svizzera di firmarla quanto prima. Inoltre, il progetto di revisione riprende i requisiti della direttiva (UE) 2016/680 e permette pertanto alla Svizzera di adempiere agli obblighi risultanti da Schengen. La
revisione mette altresì in atto le raccomandazioni dell’Unione europea elaborate nel quadro della valutazione di Schengen, tra cui in particolare quella di estendere le competenze dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Infine, il presente
progetto intende adeguare in generale la legislazione svizzera sulla protezione dei dati ai requisiti del regolamento (UE) 2016/679. Insieme alla ratifica della revisione della
Convenzione STE 108, tale adeguamento costituisce un presupposto per la futura decisione di adeguatezza. Con tale decisione la Commissione europea confermerebbe che la
legislazione svizzera garantisce una protezione adeguata dei dati. La decisione di
adeguatezza è di fondamentale importanza soprattutto per l’economia svizzera.
Contenuti essenziali del progetto
Conformemente alle norme europee e alla maggior parte degli ordinamenti giuridici esteri, il presente progetto abolisce la protezione dei dati delle persone giuridiche. Ciò agevola la comunicazione di dati all’estero, anch’essa migliorata.
In generale, il progetto migliora la trasparenza del trattamento di dati. L’obbligo di informare la persona interessata in occasione della raccolta dei dati si applica a tutti i trattamenti da parte di titolari privati, ma sono previste singole eccezioni. L’informazione può essere fornita in forma semplice e standardizzata. Inoltre, la persona interessata deve essere informata sulle decisioni basate su un trattamento puramente automatico dei dati. Deve altresì avere la possibilità di esporre il suo punto di vista. Sono infine estese le informazioni da fornire alla persona interessata quando questa fa valere il suo diritto d’accesso.