Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 81Fedlex · Rapporto esplicativo
06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
venzioni e, per le ragioni illustrate sopra, le violazioni della presente legge devono per lo più essere considerate contravvenzioni. Poiché vi è da temere che le contravvenzioni siano principalmente commesse in un’azienda, è giustificato applicare il regime dell’articolo 7 DPA per evitare di nuocere all’efficacia delle nuove disposizioni. È necessario un rinvio esplicito, poiché altrimenti la DPA non è applicabile nel caso specifico. Per i delitti dell’articolo 52 resta invece applicabile l’articolo 102 CP.
8.1.8.5 Art. 54 Diritto applicabile e procedura
Analogamente a quanto previsto dal diritto vigente, il perseguimento e il giudizio dei reati competono ai Cantoni, che applicano il CPP. L’articolo 54 contiene un rinvio specifico che non ha alcun influsso sulla questione della legge di procedura applicabile.
8.1.8.6 Art. 55 Prescrizione dell’azione penale per le contravvenzioni
L’esperienza insegna che le inchieste in materia di protezione dei dati sono spesso complesse e onerose. Per le contravvenzioni, l’azione penale si prescrive in tre anni (art. 109 CP). Per evitare che nella maggior parte dei casi i procedimenti penali siano sin dall’inizio votati all’insuccesso, l’AP-LPD propone di prolungare a cinque anni il termine di prescrizione dell’azione penale.
Non è invece necessario prevedere una deroga al termine di prescrizione dell’azione penale, pari a 10 anni, per i delitti di cui all’articolo 52 (art. 97 cpv. 1 lett. c CP).
8.1.9 Conclusione di trattati internazionali
Art. 56 Conclusione di trattati internazionali
L’articolo 56 AP-LPD sostituisce l’articolo 36 capoverso 5 LPD, troppo vago rispetto ai principi in vigore per la delega di competenze. La presente disposizione precisa che il Consiglio federale può concludere trattati internazionali con uno o più soggetti di diritto internazionale (Stati, organizzazioni internazionali) in due casi. Secondo la lettera a, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la cooperazione internazionale tra le autorità incaricate della protezione dei dati. Si tratta di accordi di cooperazione sul modello
dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea del 17 maggio 2013116 concernente la cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza. Secondo la lettera b, il Consiglio federale può inoltre concludere trattati internazionali sul riconoscimento reciproco della protezione adeguata in caso di comunicazione internazionale di dati. Si pensi in particolare a un eventuale futuro accordo con gli Stati Uniti che sostituisca l’attuale «U.S-Swiss safe harbor framework».
Gli altri capoversi dell’articolo 36 LPD sono abrogati: i capoversi 1 e 4 sono superflui poiché la prassi di prescrivere esplicitamente che il Consiglio federale debba emanare le disposizioni d’esecuzione è stata abbandonata. Può essere abrogato anche il capoverso 3, secondo cui il Consiglio federale può prevedere deroghe agli articoli 8 e 9 LPD per quanto concerne le informazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero. Infine, il capoverso 6 è inutile, poiché il Consiglio federale non ha mai fatto uso della sua competenza di disciplinare il modo di porre al sicuro le collezioni i cui dati, in caso di guerra o di crisi, possono mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica delle persone interessate.
8.1.10 Disposizioni finali e transitorie
8.1.10.4 Art. 57 Esecuzione da parte dei Cantoni
Questa disposizione corrisponde all’articolo 37 LPD. Sono adeguati soltanto i rimandi alle nuove disposizioni dell’AP-LPD. Per il resto si rinvia alle spiegazioni del messaggio del Con-
116 RS 0.251.268.1. Va osservato che in questo caso la competenza per la conclusione non era stata conferita al Consiglio federale.