Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine
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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT
Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001
L’adeguamento degli articoli 7 capoverso 3 e 11 capoverso 1 LTras richiede la modifica dell’articolo 12 capoverso 3, secondo cui il diritto d’accesso a un documento che contiene dati personali o l’accesso in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 AP-LTras va sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.
Art. 15 cpv. 2 lett. c (nuova)
Per i motivi suesposti è necessario integrare l’articolo 15 capoverso 2 con una nuova
lettera c secondo cui l’autorità deve pronunciare una decisione se, diversamente da quanto raccomandato dall’Incaricato, intende accordare il diritto d’accesso a un documento ufficiale conformemente all’articolo 7 capoverso 3 AP-LTras.
8.2.6 Legge federale del 20 marzo 1968122 sulla procedura amministrativa
Art. 71a
Il capoverso 1 introduce nella legge un principio sviluppato dal Tribunale federale123, secondo cui le questioni relative alla protezione dei dati in una procedura che ha per oggetto pretese diverse da quelle specifiche fondate sulla LPD sono trattate nel quadro della procedura di ricorso principale e sottostanno ai medesimi rimedi di diritto.
Da questo principio (cpv. 1) consegue che l’Incaricato non ha la competenza di sorvegliare i trattamenti di dati effettuati nel quadro di una procedura di ricorso o di revisione (cpv. 2).
8.2.7 Codice civile
L’abrogazione dell’eccezione prevista all’articolo 2 capoverso 2 lettera d LPD per i registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato comporta la necessità di modificare determinate disposizioni federali del Codice civile inerenti allo stato civile. Ciò al fine di tenere conto, da un lato, del principio sancito all’articolo 9 CC – secondo cui i registri pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto – e, dall’altro, dell’interesse pubblico alla tenuta di tali registri (cfr. consid. 73 del regolamento [UE] 2016/679).
Art. 45a cpv. 3 n. 3 e cpv. 4
L’articolo 45a capoverso 3 numero 3 AP-CC124 incarica il Consiglio federale di disciplinare, con la partecipazione dei Cantoni, la vigilanza sulla banca dati centrale «Infostar». Si tratta in particolare di modificare l’articolo 83 dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC), ispirandosi ad esempio alla soluzione prevista all’articolo 55 capoverso 1
dell’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 2013125. Quest’ultima dispone che le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato collaborino attivamente nel quadro delle loro rispettive competenze ed esercitino una vigilanza coordinata sul trattamento dei dati personali. Per quanto riguarda la vigilanza su Infostar, l’Incaricato e le autorità cantonali di protezione dei dati non devono invadere la competenza del giudice di modificare i dati litigiosi (art. 42 CC).
In virtù dell’articolo 45a capoverso 4 AP-CC, il Consiglio federale può inoltre disciplinare i diritti delle persone interessate adottando una regolamentazione speciale che deroga del tutto o in parte all’articolo 32 capoversi 1-3 AP-LPD. Si tratta di una delega legislativa facoltativa. Il Consiglio federale può ricorrervi se ritiene che l’adozione di disposizioni speciali sia necessaria in considerazione dell’obiettivo perseguito dal registro centrale e tenendo conto delle esigenze della futura Convenzione STE 108, premesso che la Svizzera accetti il pertinente protocollo aggiuntivo.
122 RS 172.021
123 DTF 128 II 311 consid. 8.4
124 L’articolo 45a CC è attualmente oggetto di una revisione (cfr. il messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Atti dello stato civile e registro fondiario], FF 2014 3059).
125 RS 362.0