Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

ne, tale consenso deve essere esplicito. Il «consenso» della persona interessata deve essere definito in maniera uniforme nel diritto federale. La lettera a va dunque modificata rinviando all’articolo 4 capoverso 6 AP-LPD. La lettera b è modificata per tenere conto della nuova prescrizione di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera d AP-LPD.

Art. 111f, secondo periodo

Questa disposizione può essere abrogata poiché l’obbligo del titolare del trattamento di fornire alla persona interessata le informazioni disponibili sull’origine dei dati è previsto

all’articolo 20 capoverso 2 lettera f AP-LPD.

8.2.4 Legge del 26 giugno 1998120 sull’asilo

Art. 96 cpv. 1, art. 99a cpv. 2 lett. a, art. 100 cpv. 2 e art. 102 cpv. 1 e 2

L’espressione «profilo della personalità» è soppressa. Si veda il commento nel capitolo 8.2.2.

Art. 99 cpv. 6 primo periodo

L’espressione «titolare della collezione di dati» è sostituita con «titolare del trattamenti». Si veda il commento nel capitolo 8.2.2.

Art. 102c, frase introduttiva, cpv. 2 lett. a

Si veda il commento all’articolo 111d capoverso 2 lettere a e b AP-LStr.

Art. 102e secondo periodo

Si veda il commento all’articolo 111f secondo periodo AP-LStr.

8.2.5 Legge del 7 dicembre 2004121 sulla trasparenza (LTras)

Art. 7 cpv. 2 e 3

Il capoverso 2 limita il diritto di accesso a documenti ufficiali se l’accesso può ledere la sfera privata di terzi, a meno che non prevalga eccezionalmente l’interesse pubblico all’accesso. La modifica degli articoli 11 capoverso 1, 12 capoverso 3 e 15 capoverso 2 della LTras esige l’adeguamento della sistematica dell’articolo 7 capoverso 2 LTras. L’AP-LTras prevede dunque la limitazione del diritto d’accesso nell’articolo 7 capoverso 2 e la relativa eccezione al capoverso 3. Per il resto, le disposizioni del diritto vigente rimangono immutate.

Art. 11 cpv. 1

Secondo l’articolo 11 LTras l’autorità consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni se una domanda d’accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali.

A causa del nuovo campo d’applicazione dell’AP-LPD è necessario garantire alle persone giuridiche il diritto di essere sentite nel caso in cui l’autorità intende accordare un diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 AP-LTras. Conformemente agli adeguamenti del capoverso 1, in futuro l’autorità dovrà consultare le persone interessate se intende consentire l’accesso a un documento che contiene dati personali che le riguardano o se intende applicare l’articolo capoverso 3 AP-LTras.

Art. 12 cpv. 3

120 RS 142.31

121 RS 152.3