Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
1.2 Attuazione del 1° pilastro e suo finanziamento
1.2.1 Casse di compensazione cantonali e casse di compensazione professionali
Oggi vi sono 26 casse di compensazione cantonali (CCC) e 49 casse di compensazione professionali (CCP). Le prime sono per principio enti autonomi di diritto pubblico che nella loro attività non dipendono dal rispettivo Cantone. Nelle questioni di principio sottostanno dunque sempre alle prescrizioni della Confederazione. Le casse di compensazione professionali sono istituite da una o più associazioni professionali o interprofessionali, cui sono affiliati datori di lavoro o lavoratori indipendenti. Se la legge non disciplina la loro forma giuridica, la dottrina1 le qualifica quali enti autonomi di diritto pubblico della Confederazione.
Per quanto riguarda le casse di compensazione, si possono distinguere i compiti e le modalità di finanziamento elencati qui di seguito.
Compiti specifici all’AVS e loro finanziamento
Le casse di compensazione cantonali e quelle professionali sono responsabili per l’esecuzione dell’AVS. In particolare spetta loro fissare e riscuotere i contributi nonché calcolare e versare le prestazioni. I loro compiti sono stabiliti all’articolo 63 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Le casse di compensazione cantonali devono inoltre controllare, mediante un registro dei membri, che tutte le persone tenute a pagare contributi siano assoggettate all’assicurazione. Tramite l’ordinanza del 31 ottobre 19473 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti (p. es. il controllo dei datori di lavoro o il calcolo anticipato della rendita).
Per finanziare la propria attività esecutiva, le casse di compensazione prelevano presso i loro membri, oltre ai contributi, una quota per la copertura delle loro spese di amministrazione (art. 69 cpv. 1 LAVS). I contributi alle spese di amministrazione non devono superare il cinque per cento della somma dei contributi (ordinanza del DFI del 19 ottobre 20114 sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS).
Le casse di compensazione cantonali ricevono inoltre dall’UFAS sussidi prelevati dal Fondo di compensazione AVS per compiti specifici derivanti dal loro ruolo nell’ambito dell’attività esecutiva nell’AVS (art. 69 cpv. 2 LAVS). I contributi degli affiliati alle spese di amministrazione e i sussidi concessi alle casse di compensazione devono essere impiegati esclusivamente per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione (art. 69 cpv. 3 LAVS).
1Cfr. Helen Monioudis, Die Organisation ausgewählter Sozialversicherungszweige und
die rechtliche Stellung der Sozialversicherungsträger, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003,
pag. 69 seg.