Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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Cpv. 2 lett. a56: con la modifica proposta non s’intende semplificare solo l’incasso della tassa di vigilanza (art. 56 cpv. 1 lett. i AP-LPP), ma anche la sua base di calcolo. Tale base semplificata viene già applicata dal Fondo di garanzia LPP nell’ambito della riscossione dei contributi per prestazioni in caso d’insolvenza e per altre prestazioni di cui all’articolo 16 dell’ordinanza del 22 giugno 199857 sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG). In futuro saranno quindi determinanti le prestazioni d’uscita regolamentari di tutti gli assicurati secondo l’articolo 2 LFLP58 e le rendite che risultano dal conto d’esercizio moltiplicate per dieci, e non più il numero di assicurati. Questa nuova base di calcolo presenta diversi vantaggi, primo fra tutti il fatto che il Fondo di garanzia LPP disporrebbe già dei dati necessari. Inoltre, essa è ben verificabile, mentre con il sistema attuale le indicazioni fornite dalle autorità di vigilanza possono essere verificate solo con un onere relativamente elevato a causa delle difficoltà di delimitazione delle basi di calcolo e della qualità disomogenea dei loro dati (cfr. commento all’art. 56 cpv. 1 lett. i AP-LPP). L’esperienza mostra infatti che è difficile definire chiaramente le spese della vigilanza sistemica. Anche la scelta dei parametri per le basi di calcolo è complessa: se si attribuisce molto peso al numero di assicurati come nel sistema attuale, le casse con molti assicurati nella fascia salariale bassa possono trovarsi a dover pagare di più rispetto a casse con un patrimonio equivalente ma costituite da un numero esiguo di assicurati con redditi elevati. La base di calcolo fondata sull’ammontare del patrimonio disponibile (in questo caso, l’importo delle prestazioni d’uscita) è prevista e diffusa anche in altri ambiti in cui vengono riscossi emolumenti (cfr. p. es. l’art. 15 della legge del 22 giugno 200759 sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA]). La base di dati è inoltre già certificata dall’ufficio di revisione dell’istituto di previdenza al momento della comunicazione al Fondo di garanzia LPP. Nel sistema attuale capita frequentemente che le autorità di vigilanza apportino correttivi. Dal canto suo, oggi la CAV PP può effettuare solo una plausibilizzazione, ma non una verifica dei dati.
6.3 Modifica della LFLP
Art. 11 cpv. 3
In base a questa nuova disposizione gli istituti di previdenza saranno tenuti a informarsi su eventuali averi di libero passaggio degli assicurati presentando una richiesta in tal senso direttamente all’Ufficio centrale del 2° pilastro. L’introduzione di questo obbligo, che andrà ad aggiungersi all’obbligo di comunicazione degli assicurati secondo l’articolo 4 capoverso 2bis LFLP, mira a ottimizzare il sistema del trasferimento delle prestazioni di libero passaggio agli istituti di previdenza.
56In questo contesto va menzionata anche l’iniziativa parlamentare Leutenegger Oberholzer
del 25 settembre 2014 (14.444), che oltre a proporre un nuovo articolo 64c capoverso 4 LPP menziona anche l’articolo 64c capoverso 2 lettera a LPP (cfr. n. 8.2).
57 RS 831.432.1
58 RS 831.42
59 RS 956.1