Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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6.4 Modifica della LPGA
Art. 76 cpv. 1bis e 2
Cpv. 1bis: già in base al vigente articolo 76 LPGA il Consiglio federale è tenuto a rendere regolarmente conto dell’applicazione delle assicurazioni sociali in un rapporto che funge da strumento di vigilanza preventivo. I rapporti annuali redatti conformemente all’articolo 76 LPGA forniscono, da un lato, una panoramica globale dello sviluppo, della situazione attuale e delle prospettive delle assicurazioni sociali e, dall’altro, una visione d’insieme delle sfide che si profileranno, indicando le strategie previste dal Consiglio federale per affrontarle e le misure necessarie a tale scopo. Parallelamente al rafforzamento della vigilanza basata sui rischi e sui risultati, che negli ultimi anni è già avvenuto in alcune assicurazioni sociali (p. es. nella previdenza professionale, nell’AI e nell’assicurazione malattie) ed è in discussione per l’AVS nel quadro della presente revisione di legge, appare opportuno far sì che anche la redazione dei rapporti del Consiglio federale secondo l’articolo 76 LPGA sia maggiormente basata sui rischi. Questo elemento emerge pertanto chiaramente dal tenore della disposizione proposta, che chiede esplicitamente al Consiglio di presentare i rischi sistemici delle diverse assicurazioni sociali e di illustrare la gestione strategica di queste ultime. Si tratta dunque di concentrarsi non solo sui singoli rami delle assicurazioni sociali, ma anche sul sistema nel suo complesso. In futuro, i rapporti redatti conformemente all’articolo 76 LPGA potrebbero quindi contenere anche una stima dei rischi operativi delle assicurazioni sociali e del modo per affrontarli.
Tale integrazione incentrata sui rischi andrebbe inoltre nella direzione delle raccomandazioni formulate dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati riguardo alla gestione strategica delle assicurazioni sociali da parte del Consiglio federale60.
Cpv. 2: la nuova regolamentazione proposta nell’articolo 72b AP-LAVS mira, per questioni di proporzionalità e di gerarchia, ad attribuire generalmente la competenza di adottare provvedimenti all’autorità di vigilanza e non più al Consiglio federale. Di conseguenza, l’articolo 76 capoverso 2 AP-LPGA (che disciplina l’alta vigilanza del Governo su tutti i rami delle assicurazioni sociali retti dalla LPGA) prevede di dare al Consiglio federale la possibilità di delegare le proprie competenze in tal senso all’autorità di vigilanza e quindi all’UFAS nei casi di violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali da parte degli organi esecutivi. Va tuttavia prevista un’eccezione per l’assicurazione sociale malattie61, poiché in questo settore i provvedimenti di vigilanza sono già disciplinati nel dettaglio nella LVAMal.
60 Commissione della gestione del Consiglio degli Stati, Pilotaggio delle assicurazioni sociali da parte del Consiglio federale, rapporto del 30 marzo 2012.
61 Cfr. la modifica proposta all'art. 1 cpv. 2 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (RS 832.10).