Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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prestazioni complementari annuali sono infatti ripartite tra la Confederazione e i Cantoni. Inoltre, nel suo messaggio del 16 settembre 201662 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Riforma delle PC), il Consiglio federale propone di completare l’articolo 24 LPC (Ripartizione delle spese amministrative) consentendo una riduzione della partecipazione della Confederazione alle spese amministrative in caso di ripetuta violazione della legge, dell’ordinanza e delle direttive pertinenti. Infine, la lettera f non va menzionata nel capoverso 2, poiché vi si fa già riferimento nel nuovo articolo 23 capoverso 4 AP-LPC.
Art. 23 cpv. 1 e 29a cpv. 1 e 2 LIPG
Per quanto riguarda le IPG, occorre inserire rimandi in due disposizioni in modo da consentire l’applicazione per analogia delle norme in materia di vigilanza dell’AVS.
Art. 1 LAFam
Gli assegni familiari al di fuori dell’agricoltura sono gestiti dalle casse di compensazione per assegni familiari di cui all’articolo 14 LAFam, che sottostanno alla vigilanza dei Cantoni, i quali hanno anche la competenza per disciplinare l’importo delle prestazioni, l’organizzazione e il finanziamento (art. 17 LAFam). Considerate queste ampie competenze cantonali, appare corretto escludere gli assegni familiari al di fuori dell’agricoltura dal campo d’applicazione del nuovo articolo 76 capoverso 1bis LPGA, in base al quale il Consiglio federale sarà tenuto, nel quadro della presentazione dei suoi rapporti in qualità di autorità di vigilanza, ad effettuare un’analisi dei rischi e a illustrare la gestione strategica delle diverse assicurazioni sociali.
7 Ripercussioni
7.1 Ripercussioni per la Confederazione
7.1.1 Ripercussioni finanziarie
Il progetto ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione quale autorità di vigilanza e datore di lavoro.
Nell’ambito della vigilanza, il progetto comporta un maggior bisogno di posti e spese per beni e servizi presso l’UFAS (cfr. n. 7.1.2). Dato che gli importi previsti saranno però in gran parte rimborsati alla Confederazione dai fondi di compensazione, il progetto non avrà ripercussioni finanziarie di rilievo in questo ambito.
Nel suo ruolo di datore di lavoro, la Confederazione partecipa alle spese amministrative della CFC. Al momento non è possibile quantificare con precisione le ripercussioni derivanti in termini di costi per la Confederazione da un eventuale scorporo della CFC, che sono oggetto di un apposito progetto di verifica. Occorre comunque fare una distinzione tra i costi di riorganizzazione una tantum e i costi duraturi
62 FF 2016 6705