Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 51 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 42Fedlex · Rapporto sui risultati
La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva la disposizione proposta (38 favorevoli). Solo pochi partecipanti la respingono, benché alcuni di essi non mettano in dubbio la finalità della norma, consistente nell’evitare abusi. Incontra invece un netto rifiuto l’attribuzione alla CAV PP della competenza di emanare direttive per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita.
Cantoni
Pareri riguardanti lo scopo della disposizione e il capoverso 1
15 Cantoni si dichiarano sostanzialmente favorevoli alla regola secondo cui gli istituti di previdenza possono riprendere effettivi di assicurati da gestire autonomamente soltanto se i corrispondenti impegni sono sufficientemente finanziati e se sono disponibili gli accantonamenti e le riserve necessari, sia fi-
nanziari che attuariali (BE, LU, UR, SZ, NW, ZG, BS, BL, AR, AI, SG, GR, AG, TG e GE). VS è
contrario al principio della ripresa. NE è piuttosto contrario alla proposta, poiché questa modifica solleva numerosi interrogativi. Condivide i dubbi dell’As-So. BE ravvisa la necessità di creare una base legale, ma dubita che il disciplinamento proposto sia utile allo scopo. Propone dunque di risolvere il problema dell’attuale incentivo negativo con un tasso d’interesse tecnico unitario per gli effettivi di beneficiari di rendita. LU teme che con la nuova disposizione vengano trasferiti sempre più spesso soltanto gli assicurati attivi, e che si rischi così di ritrovarsi con casse pensioni affiliate con effettivi costituiti esclusivamente da beneficiari di rendita; propone pertanto di prevedere che se gli assicurati attivi cambiano istituto di previdenza, i beneficiari di rendita debbano anch’essi essere trasferiti. UR, SZ e GR propongono di limitare il disciplinamento agli effettivi costituiti esclusivamente da beneficiari di rendita (senza assicurati attivi). GR segnala che l’uscita ordinaria di un datore di lavoro da un istituto collettivo o comune, con assicurati attivi e beneficiari di rendita, deve restare possibile come sinora, senza che il cambiamento di istituto debba essere verificato e approvato dall’autorità di vigilanza. NW considera tendenzialmente positivo il disciplinamento e approva l’inasprimento del regime previsto dalla legge. Altri Cantoni, pur appoggiando la nuova disposizione, suggeriscono però di adeguarla dal punto di vista del diritto procedurale e di garantire una chiara distinzione rispetto alle «liquidazioni parziali non soggette ad autorizzazione» (ZG, BS e BL). AI, AR, SG e TG si dichiarano espressamente favorevoli alle modifiche. AG approva di principio la nuova disposizione. Approva la modifica anche GE, il quale ritiene che occorra definire nella legge ciò che si intende per «cassa di beneficiari di rendita» o «istituto di previdenza».
Pareri riguardanti il capoverso 2 (approvazione da parte dell’autorità di vigilanza)
La maggior parte dei partecipanti non contesta l’approvazione della ripresa da parte dell’autorità di vigilanza, ma diversi Cantoni (LU, ZG, BS, BL, AI, SG, GR, AG e TG) propongono che la decisione in merito al trasferimento di un effettivo di beneficiari di rendita spetti piuttosto all’autorità di vigilanza precedentemente competente, anziché alla nuova autorità, come nella collaudata prassi prevista dalla legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione, LFus; RS 221.301). VS e NE si oppongono al disciplinamento proposto senza indicare i motivi della loro posizione.
Pareri riguardanti il capoverso 3 (controllo dopo la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita)
8 Cantoni approvano il controllo dell’autorità di vigilanza previsto dopo la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita (ZH, BS, BL, AR, AI, SG, TG e GE), ma propongono comunque di iscrivere nella legge la facoltà per l’autorità di vigilanza di richiedere un rapporto del perito. 3 Cantoni respingono questa disposizione (SZ, VS e NE). Secondo SZ occorre rinunciare alla prevista iperregolamentazione. NE si dichiara piuttosto contrario alla proposta, poiché solleva una serie di interrogativi sui calcoli che l’autorità di vigilanza dovrà effettuare (su riserve e accantonamenti). A suo giudizio, la parità di trattamento tra assicurati e beneficiari di rendita non è garantita.
Pareri riguardanti il capoverso 4 (potere regolamentare del Consiglio federale)
6 Cantoni (BS, BL, AI, SG, TG e GE) accettano la delega di competenza al Consiglio federale e la maggior parte di essi propone di completare il capoverso, introducendo in particolare la riserva della