Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 56 pagine
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Pareri relativi ai commenti
SPO approva esplicitamente il conferimento ai pazienti di un diritto di opposizione anche per i dati minimi. È importante che i diritti dei pazienti non vengano limitati nemmeno se risultano sgraditi ad alcuni fornitori di prestazioni. Un’informazione completa e comprensibile nonché una gestione dei dati accurata e rispettosa dei diritti della personalità dei pazienti creano fiducia. E la fiducia è a sua volta un presupposto fondamentale affinché i pazienti acconsentano alla comunicazione dei loro dati.
4.3.3 Articolo 14 Misure in caso di opposizione
Art. 14 Misure in caso di opposizione
1 Il registro che riceve l’opposizione la inserisce, dopo aver verificato il numero d’assicurato (art. 16 cpv. 2 lett. a), nel sistema d’informazione di cui all’articolo 26.
2 Esso conferma per scritto a chi ha fatto opposizione di avere messo in atto le misure relative all’opposizione e distrugge i dati di cui all’articolo 13 capoverso 2.
3 Nel momento in cui un registro cantonale dei tumori, il registro dei tumori pediatrici, il servizio nazionale di registrazione dei tumori o l’UST viene a conoscenza di un’opposizione, il registro distrugge senza indugio i dati non ancora registrati e anonimizza immediatamente quelli già registrati.
Riguardo all’articolo 14 capoverso 1, TG rimanda ai commenti all’articolo 13 capoverso 2 e propone l’aggiunta seguente: «Il registro che riceve l’opposizione la inserisce quest’ultima, ed eventualmente la diagnosi e il medico che l’ha comunicata, dopo aver verificato […]». AG sostiene che fatta eccezione per l’articolo 31 capoverso 4 LRMT e l’articolo 9 capoverso 3 LRMT, la legge non contempla alcun accesso ai dati dell’UCC. In effetti, la verifica dei numeri d’assicurato prevista dagli articoli 14 capoverso 1 e 16 capoverso 2 lettera a ORMT costituisce sì un’ingerenza minore nei dati delle persone interessate, ma ci si deve interrogare sulla base legale: se dal punto di vista giuridico è sufficiente, si auspica un completamento dei commenti o, se ciò non è il caso, un adeguamento dell’atto normativo. KSGR sottolinea che un’opposizione deve essere trasmessa anche alle persone e alle istituzioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 LRMT, affinché in caso di una nuova ammissione dello stesso paziente non sia nuovamente necessario raccoglierne i dati e notificarli al registro dei tumori. A tale scopo, propone di adeguare il capoverso 3 come segue: «[…] i dati non ancora registrati e cancella immediatamente quelli già registrati» e di aggiungere il seguente capoverso: «Il registro cantonale dei tumori informa dell’opposizione le persone e le istituzioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge dalle quali ha ricevuto i dati». privatim e ZG scrivono che nell’era dei big data un’anonimizzazione non costituisce praticamente più una protezione efficace dei diritti della personalità. Segnalano che questo commento vale anche per l’articolo 30 e chiedono che il capoverso 3 venga adeguato come segue: «[…] distrugge immediatamente i dati non ancora registrati e quelli già registrati».
Sei partecipanti45 considerano irragionevole la distruzione di tutti i dati in caso di opposizione da parte di nuovi pazienti non ancora registrati. Per ragioni di completezza, è fondamentale poter registrare in forma anonimizzata anche tali dati. Dieci partecipanti46 sottolineano l’importanza di poter stabilire se le persone che fanno opposizione sono distribuite uniformemente nella popolazione. Sei partecipanti47 affermano che se le persone che fanno opposizione non sono distribuite in modo uniforme, è impossibile produrre affermazioni corrette nel monitoraggio dei tumori e nei rapporti sulla salute. Nove partecipanti48 propongono di rivedere e adeguare la formulazione del capoverso 1 come segue: «Dopo aver verificato il numero d’assicurato (art. 16 cpv. 2 lett. a), il registro che riceve l’opposizione la inserisce nel sistema d’informazione di cui all’articolo 26 unitamente ai seguenti dati: «a. età al momento della diagnosi; b. domicilio al momento della diagnosi; c. sesso; d. anno della diagnosi; f. diagnosi principale; g. istituzione e reparto in cui è stata effettuata la diagnosi». SG propone lo stesso adegua-
45 KKS-CES, KS VD, KSGRK, SGP, SKKR, SPOG
46 KKS-CES, KLS, KS VD, KSGRK, Oncosuisse, SCS, SG, SGP, SKKR, SPOG
47 KKS-CES, KSGRK, KS VD, SGP, SKKR, SPOG
48 KKS-CES, KLS, KSGRK, Oncosuisse, SCS, SG, SGP, SKKR, SPOG