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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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Art. 5
Necessitano del certificato di idoneità professionale conformemente alla direttiva 2003/59/CE60:
a. i conducenti domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio;
b. i conducenti impiegati da un’impresa stabilita nell’Unione europea o nell’Associazione europea di libero scambio.
Art. 6 cpv. 2 lett. a
2Il certificato di capacità per il trasporto di merci è rilasciato alle persone che:
a. possiedono il certificato federale di capacità di «conducente di autocarri» o l’attestato federale di capacità di «autista di veicoli pesanti»; o
Art. 7 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2
1Ai conducenti di veicoli provenienti dall’estero che prendono domicilio in Svizzera è rilasciato senza esame il pertinente certificato di capacità se:
a. un’autorizzazione corrispondente figura nella licenza di condurre estera o è attestata dalla carta di qualificazione del conducente giusta l’allegato II della direttiva 2003/59/CE61; oppure
b. sono titolari di un attestato nazionale che l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha riconosciuto come equivalente.
2Ai conducenti domiciliati al di fuori di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio che sono impiegati da un’impresa stabilita in Svizzera è rilasciato senza esame il pertinente certificato di capacità se soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b.
Art. 9 cpv. 2, cpv. 3 lett. a e cpv. 4bis
2È rinnovato ogni volta di cinque anni se il titolare dimostra di aver seguito la formazione periodica di cui agli articoli 16–21.
3Il certificato di capacità, con indicazione della durata di validità, è rilasciato sotto forma di:
60 Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio, GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/22/CE (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356)
61 Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio, GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/22/CE (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356)