Progetto

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 142Fedlex · Progetto

5. Ordinanza del 15 giugno 200759 sull’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada

Sostituzione di un termine

Negli articoli 2 capoversi 1 e 2, 6 capoversi 1 e 2 lettera b, capoversi 3 e 4, 11 capoverso 1, 12 capoversi 2-5, 14 capoversi 2 e 3, 23 capoverso 5, 27 capoverso 3, 27a, nell’allegato numero 1 rubrica prima del numero 1.1, rubrica prima del numero 1.4, rubrica prima del numero 1.5, rubrica prima del numero 2.1, rubrica prima del numero 2.2, rubrica prima del numero 2.3, rubrica prima del numero 3.1, rubrica prima del numero 3.7 e rubrica prima del numero 3.8 «sottocategoria» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «categoria».

Art. 2 cpv. 2bise 3

2bisChi esegue trasporti di merci con combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore di categoria B e un rimorchio per cui è prescritta la categoria C1E o CE necessita per viaggi all’estero del certificato di capacità di cui al capoverso 2.

3I conducenti domiciliati al di fuori di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio necessitano di un certificato di capacità svizzero se sono impiegati da un’impresa stabilita in Svizzera.

Art. 3 lett. i

Non necessitano di un certificato di capacità i conducenti di veicoli a motore:

i. utilizzati per il trasporto di persone con un peso totale di non oltre 3500 kg e non più di 16 posti a sedere oltre a quello del conducente, a condizione che le corse non siano considerate professionali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1bisdell’ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.

Art. 4 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 3

1Nel traffico interno un conducente privo del certificato di capacità può effettuare trasporti di persone o di merci per al massimo un anno se possiede la licenza di condurre per il veicolo utilizzato e in questo periodo acquisisce, nel quadro di una formazione professionale, le competenze operative, le conoscenze e le capacità previste dall’allegato. Chi segue la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC» può effettuare trasporti di merci durante l’intero periodo di formazione senza essere titolare del certificato di capacità.

3Durante la guida occorre portare con sé:

a. una copia del contratto di tirocinio nel quale l’azienda responsabile attesta che il conducente segue la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC»; o

b. un documento nel quale il centro di formazione attesta che il conducente segue un programma di formazione di cui al capoverso 2.

59 RS 741.521