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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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nonché esami medici di idoneità alla guida di titolari di una licenza di condurre di queste categorie,
2. esami di esperti della circolazione secondo l’allegato 13 numero 3.14;
c. livello 3:
1. secondo esame di persone di cui alle lettere a e b, se il primo esame non consente di giungere a un risultato univoco sull’idoneità alla guida,
2. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre sulla cui idoneità medica alla guida di veicoli a motore sussistano dubbi da parte dell’autorità cantonale,
3. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre che abbiano superato i 70 anni o presentino disabilità fisiche,
[75 anni in caso di approvazione dell’iv. pa. 15.456 Reimann, Innalzare da 70 a 75 anni l’età della visita di controllo periodica del medico di fiducia per i conducenti anziani.]
4. visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie, e
5. esami medici di idoneità alla guida nei casi previsti dall’articolo 15d capoverso 1 lettere d ed e LCStr;
d. livello 4: tutti gli esami e perizie medici di idoneità e abilità alla guida.
2I medici specialisti consultati da un medico riconosciuto di cui al capoverso 1 per esami di verifica dell’idoneità alla guida non necessitano di alcun riconoscimento.
3I titolari di un riconoscimento di livello superiore possono eseguire tutti gli esami per i quali sia prescritto un riconoscimento di livello inferiore.
4Alle persone affette da epilessia può essere rilasciata o concesso di mantenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre soltanto in base a un rapporto favorevole di un medico specialista in neurologia.
Art. 52 Medici: requisiti per il riconoscimento
1I medici che intendono effettuare esami di livello 1 sono riconosciuti se:
a. possiedono un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto; e
b. dispongono delle conoscenze e competenze di cui all’allegato 4 e sono in grado di attestarlo all’autorità cantonale.
2I medici che intendono effettuare esami di livello 2 sono riconosciuti se:
a. possiedono il riconoscimento di livello 1; e
b. hanno superato i moduli 4 e 5 di aggiornamento in medicina del traffico della SSML.
3I medici che intendono effettuare esami di livello 3 sono riconosciuti se:
a. possiedono il riconoscimento di livello 2; e
b. hanno superato il modulo 6 di aggiornamento in medicina del traffico della SSML.