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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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2Il titolare di una licenza per allievo conducente non può trasportare passeggeri su motoveicoli, veicoli o combinazioni di veicoli a motore con i quali può effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore, a meno che non siano essi stessi in possesso della licenza di condurre corrispondente.

3Durante le corse di scuola di guida con veicoli di categoria D1 o D è vietato trasportare persone. Sono eccettuati l’accompagnatore secondo l’articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l’esperto della circolazione e altri allievi conducenti. Il conducente deve portare con sé l’attestato d’iscrizione prescritto.

Art. 63 Svolgimento

1I veicoli a motore guidati da allievi conducenti devono essere muniti di una targa recante una «L» bianca su fondo blu applicata posteriormente in un punto ben visibile. La targa va rimossa quando il veicolo non è guidato da un allievo conducente.

2Durante le corse di scuola guida e d’esame effettuate con autoveicoli, l’accompagnatore deve prendere posto accanto al conducente, salvo sui piazzali di esercitazione, durante la retromarcia e il parcheggio.

3Gli allievi conducenti possono circolare sulle strade a traffico intenso soltanto se hanno una formazione sufficiente, sulle autostrade e semiautostrade soltanto quando sono pronti all’esame di guida. Sulle strade a traffico intenso è vietato praticare la partenza in salita, l’inversione di marcia, la retromarcia e manovre simili, nei quartieri abitati deve essere per quanto possibile evitato.

4Durante le corse di scuola guida con veicoli di categoria G è vietato condurre veicoli speciali e trainare rimorchi. Il traino di rimorchi è consentito esclusivamente lungo il tragitto verso il luogo in cui si tiene il corso di guida di trattori (art. 127) e durante il corso stesso.

Parte quarta: Esami

Titolo primo . Disposizioni comuni

Art. 64 Principi

1L’esame teorico di base, l’esame teorico complementare e l’esame pratico di conducente devono essere svolti da esperti della circolazione autorizzati secondo l’allegato 13.

2Le domande d’esame devono essere approvate dall’USTRA.

3Il Cantone di domicilio può autorizzare il sostenimento degli esami in un altro Cantone.

4L’autorizzazione non è necessaria se la formazione e l’esame rientrano in corsi dell’esercito.