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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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3Se il nuovo esame è disposto in relazione a una revoca della licenza di condurre, di norma può essere sostenuto al più presto un mese dopo la scadenza del periodo di revoca; l’autorità rilascia alla persona interessata una licenza per allievo conducente.

4Se la persona interessata non supera il nuovo esame, può ripeterlo in conformità agli articoli 10 e 11.

5La data del nuovo esame di conducente non è riportata nella licenza di condurre.

Art. 88 Esame di verifica dell’idoneità alla guida

1Se sussistono dubbi sull’idoneità alla guida di una persona (art. 15d cpv. 1 LCStr), l’autorità cantonale dispone:

a. per questioni mediche: un esame di verifica dell’idoneità alla guida eseguito da un medico di cui all’articolo 51;

b. per questioni psicologiche, in particolare secondo l’articolo 15d capoverso 1 lettera c LCStr: un esame di verifica dell’idoneità alla guida eseguito da uno psicologo del traffico di cui all’articolo 53;

c. in caso di successiva comparsa di visione monoculare: l’astensione dalla guida commisurata al bisogno individuale, la presentazione di un certificato oftalmologico e una corsa di controllo accompagnata da un esperto della circolazione.

2Il medico che effettua l’esame di verifica dell’idoneità alla guida deve disporre:

a. nei casi di cui all’articolo 15d capoverso 1 lettere a e b LCStr, del riconoscimento di livello 4;

b. nei casi di cui all’articolo 15d capoverso 1 lettere d ed e LCStr, del riconoscimento almeno di livello 3.

3In presenza di questioni medico-psicologiche legate al traffico è richiesto un esame di verifica dell’idoneità alla guida eseguito da un medico titolare del riconoscimento di livello 4 e da uno psicologo riconosciuto ai sensi dell’articolo 53.

Art. 89 Corsa di controllo

1Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di un conducente, l’autorità cantonale può disporre una corsa di controllo tramite un esperto della circolazione al fine di stabilire i provvedimenti necessari. Una corsa di controllo accompagnata da un medico allo scopo di verificare l’idoneità alla guida può essere disposta soltanto nei casi di cui all’articolo 50 capoverso 2.

2Se la persona interessata non supera la corsa di controllo:

a. la licenza di condurre è revocata a titolo preventivo per un periodo indeterminato oppure è vietato l’uso della licenza di condurre estera. L’autorità cantonale può vincolare il rilascio della nuova licenza al superamento di un nuovo esame di conducente. In tal caso la persona interessata deve iscriversi usando il modulo dell’allegato 1;

b. è disposto un divieto di condurre, se la corsa di controllo è effettuata con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre.

3La corsa di controllo non può essere ripetuta.