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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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integrale della presente ordinanza. Come data di rilascio del nuovo documento va riportata la data del giorno in cui l’autorità cantonale ha proceduto alla sostituzione.
2Le autorità cantonali devono invitare a sostituire la licenza di condurre chi non vi ha provveduto entro il termine di cui al capoverso 1.
3Le nuove autorizzazioni a condurre secondo l’articolo 147 sono valide a decorrere dalla data di rilascio del nuovo documento.
Art. 147 Nuove autorizzazioni a condurre dopo la sostituzione
1Una licenza di condurre cartacea (di colore blu) deve essere sostituita da un documento in cui figurano le nuove categorie equivalenti.
2A chi, con l’introduzione delle nuove categorie equivalenti, perde un’autorizzazione a condurre, l’autorità cantonale rilascia su richiesta una conferma scritta della validità dell’autorizzazione in questione a condizioni invariate nel traffico interno.
3Se una licenza di condurre è sostituita dal formato carta di credito, dopo il rilascio del nuovo documento:
a. la precedente categoria speciale M autorizza a condurre ciclomotori (nuova cat. M);
b. la precedente categoria speciale G autorizza a condurre ciclomotori (nuova cat. M) e veicoli a motore della nuova categoria G, a condizione che il titolare abbia seguito il corso di guida di trattori secondo l’articolo 127;
c. la precedente categoria speciale G40 autorizza a condurre ciclomotori (nuova cat. M) e veicoli della nuova categoria G;
d. la precedente categoria speciale F autorizza a condurre veicoli a motore, eccettuati i motoveicoli, con velocità massima di 45 km/h (nuove cat. F, G e M) e motoslitte con velocità massima di 45 km/h;
e. la precedente sottocategoria A1 con il codice «45 km/h» autorizza a condurre veicoli a motore con velocità massima di 45 km/h (nuove cat. F, M e AM);
f. la precedente sottocategoria A1 senza il codice «45 km/h» autorizza a condurre:
1. veicoli a motore secondo la lettera e; e
2 veicoli a motore della nuova categoria A1. Nel caso di motoveicoli della nuova categoria A1 il rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto (art. 12) non deve essere rispettato;
g. la precedente categoria A, limitata a motoveicoli con potenza del motore non superiore a 25 kW e rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg, autorizza a condurre motoveicoli di potenza limitata (nuova cat. A2);
h. la precedente categoria A, limitata a motoveicoli con potenza del motore non superiore a 35 kW e rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non