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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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2Chi vuole ottenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre di categoria A1, A2, A, B1 o B ed entro il giorno precedente l’entrata in vigore dell’articolo 4 ha superato l’esame teorico di base, ma non ha seguito il corso di teoria della circolazione, per iscriversi all’esame pratico di conducente deve dimostrare di aver seguito il corso di teoria della circolazione asecondo gli articoli 118-120, sempre che non ne sia esonerato.

Art. 154 Licenza di condurre in prova o licenza di condurre definitiva

A chi, entro il giorno precendente l’entrata in vigore degli articoli 121-123 e 133- 135, ha presentato la domanda per una licenza per allievo conducente di categoria A o B, ma non ha ancora superato l’esame pratico di conducente, l’autorità cantonale può rilasciare la licenza di condurre definitiva, a condizione che, conformemente all’articolo 112, ne sia attestata la partecipazione alla formazione tecnica di base per la guida di automobili secondo gli articoli 121-123 e l’allegato 9 numero 3 e la giornata di formazione complementare secondo gli articoli 133-135 e l’allegato 9 numero 7.

Sezione 3: Titolari di una licenza per allievo conducente secondo il diritto previgente

Art. 155 Licenza per allievo conducente della precedente categoria A per

motoveicoli con potenza del motore limitata

La licenza per allievo conducente della precedente categoria A per motoveicoli con potenza del motore non superiore a 35 kW e rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg autorizza a effettuare corse di scuola guida con motoveicoli della nuova categoria A2.

Art. 156 Rilascio di altre licenze per allievo conducente dopo la scadenza

della prima

1Se una prima licenza per allievo conducente delle precedenti sottocategorie C1, C1E, D1 o D1E o categorie B, BE, C, CE, D o DE rilasciata entro il giorno precedente l’entrata in vigore degli articoli 20 capoverso 2, 21 capoverso 1, 23 capoverso 2, 24 capoverso 1, 25 capoverso 2, 26 capoverso 2, 27 capoverso 1, 29 capoverso 3, 30 capoverso 1, 31 capoverso 2 e 32 capoverso 1 è scaduta e, a partire dalla data di entrata in vigore delle presenti prescrizioni, il titolare si iscrive per il rilascio di una seconda licenza della nuova categoria corrispondente, l’autorità cantonale verifica se sono soddisfatti i requisiti necessari secondo il diritto previgente e rilascia, se del caso, una licenza per allievo conducente di validità illimitata.

2La seconda licenza per allievo conducente è ritirata a titolo preventivo se sussistono i presupposti di cui all’articolo 10 capoverso 2 o 11 capoverso 2.