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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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sia in possesso della licenza di condurre per il veicolo trattore secondo il nuovo diritto.

4I titolari della precedente categoria D1 con i codici «3,5 t» e «106» o con il codice «106» mantengono le loro autorizzazioni a condizioni invariate.

5La precedente categoria D limitata a una determinata tratta autorizza, dopo la sostituzione, a condurre autobus a condizioni invariate. La limitazione è soppressa se, in un esame pratico di conducente effettuato con un veicolo per gli esami della nuova categoria D (all. 11 cifra IV), si accerta la capacità del candidato di condurre autobus senza limitazioni. È ammesso a questo esame chi ha condotto tali veicoli nel traffico di linea regionale per un anno e ha concluso la formazione pratica di guida per conducenti di autobus. Sono esonerate dall’esame le persone che hanno ottenuto il certificato di capacità per il trasporto di persone conformemente all’ordinanza del 15 giugno 200711 sull’ammissione degli autisti.

6Il titolare di una licenza di condurre di categoria C1 rilasciata anteriormente al 1°aprile 2003 o della precedente sottocategoria C1 è esonerato dall’esame pratico di conducente per l’ottenimento della categoria P o P1, a condizione che abbia superato l’esame teorico complementare secondo il diritto previgente.

Art. 148 Titolari di una licenza di condurre in prova; rilascio della licenza di

condurre definitiva

1Ai titolari di una licenza di condurre in prova che fino al giorno precedente l’entrata in vigore degli articoli 121-123 e 133-135 non hanno seguito nessuna delle giornate di formazione complementare prescritte dal diritto previgente, l’autorità cantonale può rilasciare la licenza di condurre definitiva, a condizione che, conformemente all’articolo 112, ne sia attestata la partecipazione alla formazione tecnica di base per la guida di automobili di cui agli articoli 121-123 e all’allegato 9 numero 3 nonché alla giornata di formazione complementare di cui agli articoli 133- 135 e all’allegato 9 numero 7.

2Ai titolari di una licenza di condurre in prova che fino al giorno precedente l’entrata in vigore degli articoli 121-123 e 133-135 non hanno seguito la prima giornata di formazione complementare prescritta dal diritto previgente, l’autorità cantonale può rilasciare la licenza di condurre definitiva, a condizione che, conformemente all’articolo 112, ne sia attestata la partecipazione alla formazione tecnica di base per la guida di automobili di cui agli articoli 121-123 e all’allegato 9 numero 3.

Art. 149 Conducenti di ciclomotori; esame medico di idoneità alla guida

L’obbligo di sottoporsi alla visita di controllo secondo l’articolo 79 capoverso 1 lettera b non sussiste per i titolati di una licenza di condurre per ciclomotori rilasciata anteriormente al 1 aprile 2003.

11 RS 741.521