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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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Art. 150 Esami di verifica dell’idoneità alla guida
1L’autorità cantonale può rinunciare a revocare la licenza di condurre secondo l’articolo 16d capoverso 1 lettera a LCStr se i titolari che non soddisfano i requisiti medici minimi di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione nella versione modificata del 1° luglio 2015 soddisfano quellli prescritti all’allegato 1 della stessa ordinanza nella versione del 1°aprile 2016 e non hanno commesso infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione stradale riconducibili al fatto di non soddisfare i nuovi requisiti medici minimi.
2L’autorità cantonale può rilasciare la licenza di condurre per altre categorie dello stesso o di un gruppo medico inferiore secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione nella versione del 1 aprile 2016 ai titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone o di una licenza di condurre secondo i gruppi medici di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione nella versione del 1° aprile 2016 che soddisfano i requisiti medici minimi ivi prescritti ma non quelli secondo l’allegato 1 della stessa ordinanza nella versione modificata del 1° luglio 2015.
Art. 151 Rilascio di una licenza di condurre secondo il nuovo diritto
L’autorità cantonale rilascia un nuovo documento:
a. se vengono accertati cambiamenti ai sensi dell’articolo 80; o
b. dopo la scadenza del periodo di revoca, se la licenza di condurre revocata non era stata rilasciata in formato carta di credito.
Sezione 2: Persone che hanno presentato domanda per una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre secondo il diritto previgente
Art. 152 Trattamento della domanda da parte dell’autorità cantonale
Se una domanda di licenza per allievo conducente o di licenza di condurre è presentata entro il giorno precedente l’entrata in vigore dell’articolo 4, ma la licenza per allievo conducente è rilasciata più tardi o, in caso non sia prescritta, è la persona ad essere ammessa più tardi all’esame pratico di conducente, dall’entrata in vigore dell’articolo 4 la domanda è considerata come un’iscrizione per il rilascio della categoria corrispondente conformemente al nuovo diritto. L’autorità cantonale verifica se sono soddisfatti i requisiti per il rilascio secondo gli articoli 5-8 e attesta, se del caso, l’avvenuta iscrizione (all. 2).
Art. 153 Corso di teoria della circolazione
1Chi vuole ottenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre di categoria A1, A2, A, B1 o B e fino al giorno precedente l’entrata in vigore dell’articolo 4 non ha superato l’esame teorico di base, per iscriversi al predetto esame deve dimostrare di aver seguito il corso di teoria della circolazione secondo gli articoli 118-120, sempre che non ne sia esonerato.