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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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maestro conducente ha seguito un corso riconosciuto dall’organizzazione del mondo del lavoro competente e ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento del perfezionamento.

2Se il maestro conducente adempie all’obbligo di perfezionamento, il relativo corso è computato nel periodo di perfezionamento corrente o successivo secondo l’articolo 22a OFoG. In caso di mancato o parziale adempimento del suddetto obbligo, si procede secondo l’articolo 26 capoverso 1 OFoG.

Art. 162 Maestri conducenti dell’esercito

Le autorizzazioni rilasciate ai maestri conducenti dell’esercito secondo il diritto previgente per esercitare la propria attività senza abilitazione a maestro conducente restano valide.

Art. 163 Riconoscimento dei corsi di post-qualificazione e di

perfezionamento

1L’organizzazione del mondo del lavoro competente:

a. riconosce un corso di post-qualificazione secondo l’articolo 160 o un corso di perfezionamento secondo l’articolo 161, a condizione che questi siano stati seguiti presso una scuola professionale per maestri conducenti o un centro di perfezionamento per maestri conducenti da essa designati;

b. può designare soltanto scuole professionali o centri di perfezionamento che si attengono ai contenuti e ai piani di svolgimento dei corsi da essa sviluppati;

c. deve, nell’elaborazione dell’impianto dei corsi, osservare le prescrizioni di cui all’allegato 14 cifre I.1 e II.

2L’impianto dei corsi deve essere approvato dall’USTRA.

Art. 164 Esonero dai corsi di post-qualificazione e di perfezionamento

L’obbligo di seguire corsi di post-qualificazione secondo l’articolo 160 o di perfezionamento secondo l’articolo 161 non sussiste per i titolari dell’abilitazione a maestro conducente di categoria A o B che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, hanno già acquisito le competenze operative di cui all’allegato 14 cifre I.1 e II in un’altra formazione e sono in grado di dimostrarlo.

Sezione 7: Esperti della circolazione

Art. 165 Post-qualificazione

1Gli esperti della circolazione che hanno già svolto esami pratici di conducente prima dell’entrata in vigore degli articoli 72-76 e intendono proseguire questa attività sotto il nuovo diritto devono dimostrare di aver conseguito la postqualificazione conformemente all’allegato 14 cifra I.2. La prova è fornita se