Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
corrispondente. Questo per evitare che il conducente ancora in formazione venga distratto da persone che non conoscono i veicoli e i rimorchi in questione.
Cpv. 3: Recepisce senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 17 cpv. 4 e 17a cpv. 2 OAC). Data la necessità della licenza per allievo conducente per prepararsi nella circolazione stradale all’esame pratico di conducente, viene soppressa la distinzione fra «corse di scuola guida» e «corse d’esercitazione»).
Art. 63: Svolgimento
Cpv. 1 e 3: Recepisce senza modifiche materiali l’articolo 27 capoversi 1 e 5 ONC.
Il capoverso 2 recepisce la prima parte del periodo dell’articolo 27 capoverso 2 ONC. La seconda parte, che prescrive la presenza di un freno a mano facilmente raggiungibile da parte dell’accompagnatore, è stralciata, in quanto sui veicoli di nuova produzione il freno a mano o di stazionamento è spesso situato fuori dalla portata dell’accompagnatore (p. es. a sinistra del conducente): pertanto, le disposizioni vigenti non permettono di esercitarsi con tali veicoli. Se, tuttavia, si vuole aumentare l’esperienza di guida prima dell’esame pratico (proroga della durata di possesso della licenza per allievo conducente), si deve garantire la possibilità di esercitarsi sufficientemente con un accompagnatore privato. Essendo quest’ultimo tenuto ad assicurare uno svolgimento sicuro dell’esercitazione e il rispetto delle prescrizioni sulla circolazione (art. 15 cpv. 2 LCStr), l’eliminazione della possibilità di intervenire sui freni deve essere compensata, ad esempio stabilendo un comando al quale l’allievo conducente freni prontamente a fondo.
Cpv. 4: Finché non hanno concluso il corso di guida di trattori, diventato obbligatorio, i titolari della licenza per allievo conducente di categoria G possono condurre per motivi di sicurezza unicamente veicoli senza rimorchio, ma nessun veicolo speciale. Si possono trainare rimorchi soltanto durante la seconda giornata di corso.
4.6 Esami (art. 64 ‒ 76)
4.61 Disposizioni comuni (art. 64)
Art. 64: Principi
Cpv. 1: Coincide nel contenuto con il diritto vigente (art. 65 cpv. 1 OAC), precisando unicamente che gli esami devono essere svolti da esperti della circolazione autorizzati.
Cpv. 2: Riflette il senso del diritto vigente (art. 13 cpv. 2 OAC). Volta a garantire una certa uniformità a livello nazionale delle domande d’esame, la prescrizione si applica anche alle domande orali da porre all’esame pratico di conducente (cfr. commenti all’art. 74 in combinato disposto con all. 11 cifra VI 1.a).
Cpv. 3: Recepisce il diritto vigente (art. 12 cpv. 1 OAC).
Cpv. 4: Recepisce il diritto vigente (art. 12 cpv. 2 OAC).
4.62 Esami teorici: disposizioni comuni (art. 65 e 66)
Art. 65 e 65v: Ripetizione di un esame teorico non superato
Sono due i sistemi sottoposti a consultazione: da una parte la regolamentazione attuale, secondo cui un esame teorico può essere ripetuto per un numero illimitato di volte (art. 13 OAC, ragionamento a contrario); dall’altra l’introduzione di un periodo di attesa di tre mesi dopo tre prove e dopo ogni successiva ripetizione.
La soluzione restrittiva mira a incoraggiare i candidati a prepararsi seriamente all’esame; l’altra parte invece dal presupposto che senza aver superato l’esame teorico non si può condurre e di conseguenza non si può mettere in pericolo la circolazione stradale, lasciando quindi ai candidati la responsabilità di prepararsi all’esame in modo confacente.