Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
Art. 66: Validità di un esame teorico
In futuro l’esame teorico superato avrà validità illimitata, salvo per le persone cui è stata annullata la licenza di condurre in prova, che devono quindi ripeterlo, e in caso di insufficienti conoscenze delle norme della circolazione (art. 76 cpv. 4), per cui si può disporre un nuovo esame.
4.63 Teoria di base (art. 67 ‒ 69)
Art. 67: Scopo e portata dell’esame
Cpv. 1: Nella prima fase di formazione (che si conclude con l’esame pratico di conducente), l’accento è posto, fino all’esame teorico di base, sulle competenze fondamentali necessarie per usare correttamente la strumentazione e l’equipaggiamento e per guidare un veicolo a motore in modo conforme alle norme della circolazione, sicuro, cooperativo, ecocompatibile, efficiente sul piano energetico e responsabile, il tutto sotto la sorveglianza di un accompagnatore (qualora prescritto). Nell’esame teorico di base si possono pertanto verificare soltanto le competenze operative richieste a tale scopo. Gli obiettivi di apprendimento da raggiungere per dimostrare l’acquisizione di queste competenze figurano nell’allegato 10 cifre I e II.
Cpv. 2: Corrisponde al diritto vigente (art. 13 cpv. 4 OAC). L’esame deve essere adattato al tipo di veicolo anche per la nuova categoria AM, ad esempio non comprendere domande relative ad autostrade e semiautostrade essendo l’accesso vietato a tali veicoli.
Art. 68: Metodi d’esame
In futuro nell’esame teorico di base si verificherà se il candidato ha sviluppato le competenze operative prescritte. I Cantoni, dal canto loro, potranno (come finora) pubblicare le domande d’esame.
Una possibile ipotesi è anche quella di non ammettere più la pubblicazione delle domande d’esame. Se ai Cantoni fosse ad esempio permesso di pubblicare solo una selezione di possibili domande tipo, l’esame risulterebbe più impegnativo dell’attuale. Avendo in questo modo solo un’idea generica dei temi oggetto d’esame e del tipo di verifica, i candidati non potrebbero più limitarsi a un apprendimento mnemonico, ma sarebbero obbligati ad approfondire la materia perché soltanto chi comprende veramente le norme della circolazione stradale e la loro applicazione potrebbe superare la prova. Contribuirebbe a una rivalutazione della comprensione e dell’applicazione delle norme della circolazione stradale anche la verifica delle competenze operative prescritte attraverso animazioni (ad es. film). Poiché tuttavia queste misure appaiono non prioritarie rispetto agli altri miglioramenti sottoposti a consultazione nell’ambito della formazione, del perfezionamento e degli esami, saranno proposte solo in un secondo momento.
Art. 69: Risultato dell’esame
Il livello da raggiungere per superare l’esame teorico di base è rimasto invariato (cfr. in proposito anche le spiegazioni contenute nell’ultimo paragrafo del punto A. 3.3).
4.64 Teoria complementare (art. 70 e 71)
Si è proceduto agli stessi adeguamenti che per l’esame teorico di base.
4.65 Esame pratico di conducente (art. 72 ‒ 76)
Art. 72: Scopo
In futuro il superamento dell’esame pratico di conducente dipenderà dall’acquisizione delle competenze operative e non dal numero di errori commessi.
Art. 73: Veicoli per gli esami
Cpv. 1: Confronta commenti all’allegato 11 cifra IV.
Cpv. 2: La limitazione a determinati veicoli a motore, già ammessa dal diritto vigente (art. 88a cpv. 2 e 3 OAC), dovrà anche in futuro essere riportata nella licenza di condurre (art. 82 cpv. 2).