Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

Art. 49: Esecuzione degli esami e comunicazione dei risultati

Cpv. 1, 2 e 5: Recepisce senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 5i e 7 cpv. 1bisterzo periodo OAC).

Cpv. 3 e 4: Nel diritto vigente (art. 5i cpv. 3 OAC) i termini per le visite di controllo di idoneità alla guida sono disciplinati in modo tale da concedere alle autorità cantonali un ampio margine di apprezzamento, da cui risultano ovviamente differenze a livello di attuazione. La regolamentazione proposta nell’articolo 49 capoverso 3 consente di uniformare l’applicazione a livello nazionale garantendo così parità di trattamento agli interessati. Nei casi eccezionali si parte dal presupposto che l’esame possa essere eseguito entro il termine di proroga concesso una prima volta. Se così non fosse, non è tuttavia escluso che l’autorità cantonale proroghi nuovamente il termine per la comunicazione dei risultati.

Art. 50: Procedura in caso di risultato non univoco degli esami

Recepisce senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 5j OAC).

4.42 Riconoscimento di medici e psicologi del traffico (art. 51 ‒ 57)

Il diritto vigente (art. 5abis‒ 5h e art. 11b cpv. 3 OAC) è recepito senza modifiche materiali, eliminando unicamente nell’articolo 57 capoverso 1 la menzione (erroneamente fatta nel diritto vigente) della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP).

4.5 Licenza per allievo conducente e corse di scuola guida (art. 57 ‒ 63)

4.51 Licenza per allievo conducente (art. 58 e 59)

Art. 58: Rilascio

Recepisce senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 15 cpv. 3 OAC).

Art. 59: Portata dell’autorizzazione

Chiarisce che le corse di scuola guida possono essere effettuate solo con le categorie di veicoli riportate anche nella licenza per allievo conducente.

4.52 Corse di scuola guida (art. 60 ‒ 64)

Art. 60: Definizione

Recepisce il diritto vigente (art. 17 cpv. 1 OAC).

Art. 61: Accompagnatore

Lett. a: Recepisce senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 17 cpv. 2 OAC). L’elenco delle corse di scuola guida autorizzate senza accompagnatore ha dovuto tuttavia essere esteso, essendo in futuro necessaria una licenza per allievo conducente per tutte le categorie (tranne la M).

Lett. b: Recepisce senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 17 cpv. 3 OAC).

L’articolo 17 capoverso 5 lettera b dell’attuale ordinanza (accompagnamento di disabili fisici e di non udenti) non è recepito dal momento che questa disposizione è applicata in un unico Cantone e non si ha conoscenza di problemi legati a tale fattispecie.

Art. 62: Passeggeri

Cpv. 1: Recepisce il diritto vigente (art. 17 cpv. 6 OAC).

Cpv. 2: Corrisponde al diritto vigente (art. 27 cpv. 3 dell’ordinanza sulle norme della circolazione18, ONC), ma dal punto di vista sistematico rientra nell’OAPC. Si specifica che durante le corse di scuola guida con combinazioni di veicoli per cui non è richiesto un accompagnatore (art. 61 lett. b) possono essere trasportate soltanto persone in possesso della licenza di condurre della categoria

18 RS 741.11