Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
a. prima di aver compiuto 18 anni effettua corse di scuola guida con un motoveicolo della categoria A1;
b. prima di aver compiuto 24 anni effettua corse di scuola con un motoveicolo della categoria A senza essere in possesso della licenza di condurre della categoria A1.
La lettera a è necessaria solo se l’età minima per la categoria A1 è fissata a 18 anni, ma non nel caso in cui l’età minima ordinaria fosse di 16 anni.
Art. 44: Formatori professionali
L’obbligo di comunicazione è necessario affinché l’autorità cantonale possa avviare le misure di cui all’articolo 45.
Art. 45: Restituzione della licenza per allievo conducente in caso di scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio
Cpv. 1: Una volta sciolto il rapporto di tirocinio non si ha, in linea di principio, più alcun diritto alla licenza per allievo conducente.
Cpv. 2: Disciplina la deroga di cui al capoverso 1: nonostante la perdita del diritto alla licenza per allievo conducente di categoria A una volta sciolto il rapporto di tirocinio, potrebbero nondimeno essere soddisfatti i requisiti per il rilascio della licenza di categoria A1 o A2.
4.38 Altre disposizioni speciali (art. 46)
Art. 46: Età minima, guida di veicoli vuoti
Recepisce il diritto vigente (art. 6 cpv. 4 e art. 4 cpv. 6 OAC).
4.39 Motoslitte (articoli diversi)
A seguito della modifica del 16 novembre 2016 dell’OETV le motoslitte possono essere classificate come:
- motoveicolo (cat. AM, A1, A2 o A, a seconda della potenza del motore e della velocità massima);
- quadriciclo leggero a motore (cat. AM e F a partire da 18 anni);
- quadriciclo a motore (cat. B1 o B);
- autoveicolo (cat. B o F).
Per ogni classificazione sono disponibili le corrispondenti categorie di licenza. L’unica problematica emersa in passato riguarda la classificazione delle motoslitte come motoveicoli, in virtù della quale anche chi non vuole condurre questi veicoli sarebbe tenuto a sostenere il relativo esame di guida. Non essendo ciò opportuno, le motoslitte con una velocità massima non superiore a 45 km/h potranno dunque continuare a essere guidate con la categoria F, nonostante l’esclusione dei motoveicoli (art. 35 e 36 cpv. 3).
4.4 Esami di verifica dell’idoneità alla guida (art. 47 ‒ 57)
4.41 Svolgimento (art. 47 ‒ 50)
Art. 47: Controllo della vista per l’iscrizione per il rilascio di una categoria di licenza
Cpv. 1 e 3: Confronta commenti all’articolo 8 capoverso 3. Il controllo della vista è valido 24 mesi già nel diritto vigente (art. 9 cpv. 3 OAC).
Cpv. 2: Recepisce il diritto vigente (art. 9 cpv. 1 lett. a e b OAC).
L’articolo 9 capoverso 4 dell’attuale ordinanza non è recepito perché praticamente inattuabile: già nei primi tre mesi dopo l’entrata in vigore ha provocato un’esplosione di prescrizioni per visite specialistiche e inaccettabili tempi di attesa per gli interessati.
Art. 48: Deroghe ai requisiti medici minimi
Recepisce senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 7 cpv. 3 e art. 34 OAC).