Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

Lett. b: A chi non vuole seguire la formazione complementare viene rilasciata, come nel diritto vigente (art. 24b cpv. 4 OAC), la licenza di categoria F, G e M di durata illimitata. Chi ha già conseguito la categoria AM o A1 ha diritto anche a queste (contrariamente al diritto vigente).

Art. 79: Visite di controllo di idoneità alla guida

Cpv. 1, 3 e 4: Recepiscono senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 27 cpv. 1, 3 e 4 OAC). La nuova formulazione del capoverso 1 lettere a e b tiene conto della sentenza 1C_759/2013 del 4 marzo 2014 del Tribunale federale: una persona che è stata visitata l’ultima volta prima di compiere 50 anni deve sottoporsi a visita a intervalli di tre anni solo dalla prima visita medica effettuata dopo il compimento di questa età, tuttavia non oltre i 53 anni (ad es. ultima visita a 48 anni: visita successiva a 53 anni e non a 51).

Cpv. 2: Si distingue fra la comunicazione dell’autorità, che può avvenire già prima dell’età rilevante (per consentire alla persona interessata di prendere appuntamento per tempo), e la convocazione alla visita, che non può invece avvenire in anticipo (art. 15d cpv. 2 LCStr).

Art. 80: Obblighi di comunicazione, titolari della licenza

Cpv. 1: Recepisce senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 15 cpv. 4 e 26 cpv. 1 OAC). Poiché il cambiamento di indirizzo è disciplinato nel capoverso 2, il capoverso 1 si riferisce essenzialmente al nome, al sesso e al luogo di origine.

Cpv. 2: Recepisce il diritto vigente (art. 26 cpv. 2 OAC).

Art. 24g OAC: Obbligo di recare seco le licenze in casi particolari

La disposizione non è recepita. Da quando la licenza di condurre è rilasciata sotto forma di tessera plastificata nel pratico formato carta di credito, non si vede la ragione per non portarla sempre con sé. L’iscrizione al corso di guida di trattori è inoltre sostituita dalla licenza per allievo conducente, ora necessaria per partecipare al corso.

4.72 Autorizzazioni, limitazioni e altre indicazioni supplementari (art. 81 ‒ 89)

Art. 81: Licenza per allievo conducente

Lett. a: Recepisce il diritto vigente (art. 17 cpv. 5 lett. a OAC).

Lett. b: Recepisce il diritto vigente (art. 17 cpv. 2bisOAC).

Lett. c: La licenza per allievo conducente della categoria C1 autorizzerà a effettuare corse di scuola guida con veicoli a motore di categoria D1, mentre all’esame pratico di conducente (cat. D1) potrà essere ammesso solo chi ha compiuto l’età minima richiesta per l’iscrizione (art. 29 cpv. 1). Poiché il diritto vigente consente ai titolari della licenza di condurre della sottocategoria C1 di ottenere (senza esame) la sottocategoria D1 a condizione di aver raggiunto l’età minima richiesta, non c’è motivo per non estendere questa autorizzazione anche ai titolari della licenza per allievo conducente.

Lett. d: Corrisponde al diritto vigente (art. 17 cpv. 5 lett. d OAC) e tiene conto della sostituzione dell’attuale sottocategoria C1 118 con la nuova categoria C2. Dal momento che la categoria C2 comprende tutti gli autoveicoli dei pompieri (indipendentemente dal peso totale e dal numero di persone trasportate), non è più necessario menzionarli. Potendo però l’esame pratico di conducente essere sostenuto anche con un autocarro per la scuola guida di categoria C (all. 11 cifra IV), occorre ancora menzionare l’autorizzazione a effettuare corse di scuola guida con tali veicoli.

Art. 82: Licenza di condurre

Cpv. 1:

Lett. a: Recepisce senza variazioni di contenuto il diritto vigente (art. 24c lett. e OAC).

Lett. b: Recepisce il diritto vigente (art. 24c lett. b OAC).

Lett. c: Recepisce il diritto vigente (art. 24c lett. c OAC).