Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
Art. 74: Metodi d’esame
L’esame di conducente continuerà a tenersi nella circolazione stradale.
Art. 75: Verbale d’esame
Un verbale dell’esame pratico di conducente è tenuto già oggi, ma con un diverso grado di precisione. La novità consiste nell’obbligo di annotarvi il comportamento del candidato in tutti gli ambiti di competenza, da cui risulta una certa standardizzazione, oltre a una maggiore uniformità nella valutazione della prova derivante dal fatto di dover motivare l’esito dell’esame sulla base del verbale (art. 76 cpv.1).
Art. 76: Risultato dell’esame
Cpv. 1 e 2: Una verifica più approfondita delle competenze di guida richiede una rielaborazione dei criteri di valutazione, per cui in pratica gli esperti della circolazione dovranno valutare, sulla base dei nuovi metodi d’esame proposti, il livello di preparazione raggiunto dal candidato in ogni ambito di competenza, documentando il tutto in un verbale.
Cpv. 3: In caso di mancato superamento del percorso d’esame si ritiene giustificato interrompere l’esame pratico di conducente perché non sarebbe sensato far salire un esperto della circolazione su una moto guidata nella circolazione stradale da qualcuno che non padroneggia le manovre di guida più elementari.
Cpv. 4: Recepisce il diritto vigente (art. 22 cpv. 4 OAC).
4.7 Licenza di condurre (art. 77 ‒ 109)
4.71 Principi (art. 77 ‒ 80)
Art. 77: Licenza di condurre in prova
Cpv. 1: La LCStr prescrive che la licenza di condurre per i «motoveicoli» e gli «autoveicoli», ossia nel diritto vigente di categoria A e B (art. 24a cpv. 1 primo periodo OAC), sia rilasciata in prova (art. 15a cpv. 1 LCStr). Essendo, tuttavia, la licenza di condurre di categoria A rilasciata, ad eccezione degli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli» (art. 41 cpv. 2), solo ai titolari di una licenza di validità illimitata della categoria A2 (art. 17 cpv. 1), se ne può autorizzare il rilascio in linea di principio a tempo indeterminato.
Cpv. 2: Corrisponde al diritto vigente (art. 24a cpv. 1 secondo periodo OAC).
Cpv. 3: Recepisce senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 24a cpv. 2 OAC).
Art. 78: Licenza di condurre definitiva
Cpv. 1: Corrisponde al diritto vigente (art. 24b cpv. 1 OAC) tenendo conto delle seguenti novità: durata della formazione complementare ridotta a una giornata e ammissione delle persone alla circolazione il più possibile per via elettronica, da cui l’abolizione della domanda di una licenza di condurre definitiva (diritto vigente: all. 4a OAC) sostituita dalla certificazione della frequenza della formazione complementare a cura dell’organizzatore dei corsi, che potrà trasmettere l’attestato di partecipazione al corso all’autorità cantonale in formato elettronico (all. 9 n. 9.321).
Cpv. 2:
Lett. a: Corrisponde al diritto vigente (art. 24b cpv. 2 OAC) tenendo conto della seguente novità: finora la formazione complementare poteva essere recuperata durante un periodo di tre mesi con un permesso di guida dell’autorità cantonale; superato anche questo termine, si poteva chiedere un’ulteriore proroga all’USTRA (art. 150 cpv. 6 OAC). Con sentenza del 13 novembre 2014 il Tribunale federale ha tuttavia stabilito che l’USTRA non può disporre alcuna deroga individuale e concreta alle prescrizioni dell’OAC, essendo questa di competenza delle autorità cantonali, le quali sono ora autorizzate a rilasciare autonomamente permessi di guida. Il termine di proroga può di conseguenza essere eliminato.