Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
Art. 36: Categoria F
Cpv. 1 e 3: Recepiscono il diritto vigente (art. 4 cpv. 3 e 6 cpv. 1 lett. b OAC). Quando sono state abrogate le istruzioni del 14 febbraio 2003 concernenti la modifica del 3 luglio 2002 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, l’autorizzazione a condurre motoslitte con una velocità massima non superiore a 45km/h non è stata trasferita nell’ordinanza per inavvertenza. I quadricicli leggeri a motore, che secondo il diritto vigente potevano essere guidati con la licenza di condurre della categoria speciale F a partire da 18 anni, rientrano però ora nella categoria AM.
La limitazione al traffico interno (art. 4 cpv. 5 lett. e OAC) non è recepita. Dipende infatti dallo Stato estero attraversato se il traino di rimorchi è accettato o meno.
Cpv. 2: Recepisce il diritto vigente (art. 15 cpv. 1 in combinato disposto con art. 16 cpv. 1 lett. b OAC). Come nel diritto vigente (cfr. art. 13 cpv. 3 lett. b OAC), il titolare della categoria G non deve sostenere alcun esame teorico di base (art. 37 cpv. 2 in combinato disposto con art. 66).
Art. 37: Categoria G
Cpv. 1: Recepisce il diritto vigente (art. 6 cpv. 1 lett. a OAC).
Cpv. 2 e 3: Data l’introduzione dell’obbligatorietà del corso di guida di trattori diventa necessario ottenere una licenza per allievo conducente. In compenso, la categoria G comprende ora tutti i veicoli agricoli (anche quelli con una velocità fino a 40 km/h e i veicoli speciali). Il fatto che la presentazione dell’iscrizione al corso di guida di trattori basti a ricevere una seconda licenza per allievo conducente è giustificato dal rilascio di tale licenza soltanto dopo il superamento dell’esame teorico di base, il quale, una volta superato, ha validità illimitata.
Cpv. 4: Recepisce il diritto vigente (art. 4 cpv. 3 OAC), estendendo l’autorizzazione a condurre ai veicoli agricoli o commerciali usati a scopi agricoli con una velocità massima di 40 km/h e ai veicoli agricoli speciali. La limitazione al traffico interno (art. 4 cpv. 5 lett. e OAC) non è recepita. Dipende infatti dallo Stato estero attraversato se il traino di rimorchi è accettato o meno.
4.36 Deroghe all’obbligo di possedere una licenza di condurre (art. 38)
Art. 38: Deroghe
Cpv. 1: Recepisce il diritto vigente (art. 5 cpv. 2 OAC).
Cpv. 2: Recepisce il diritto vigente (art. 6 cpv. 1 lett. f e cpv. 5 OAC).
Cpv. 3: Recepisce in parte il diritto vigente (art. 25 cpv. 2 lett. b OAC), fatta eccezione per l’articolo 25 capoverso 2 lettera a OAC. Se, conformemente al numero 1, si trasportano esclusivamente dipendenti dell’azienda in veicoli appartenenti all’azienda, non si consegue a priori alcun beneficio economico e di conseguenza non si può parlare di trasporti di persone a titolo professionale. Nella prassi non si ha inoltre conoscenza di autorizzazioni rilasciate in virtù del numero 2.
4.37 Disposizioni speciali per la formazione professionale di base (art. 39 ‒ 45)
Le disposizioni speciali si basano senza variazioni di contenuto sulle istruzioni USTRA del 20 gennaio 2017 relative alle agevolazioni valide per persone in formazione professionale di base.
Art. 39: Autista di veicoli leggeri con certificato di formazione professionale
Gli autisti di veicoli leggeri effettuano trasporti con autofurgoni per i quali, secondo le prescrizioni ordinarie, possono conseguire la licenza di condurre di categoria B e BE a partire da 17 anni di età.
Poiché al momento dell’esame di fine apprendistato si deve aver già sostenuto l’esame pratico di conducente, gli apprendisti sono autorizzati a sostenerlo sei mesi dopo il compimento dell’età minima, anche se la licenza di condurre è poi rilasciata solo al raggiungimento della maggiore età. Fintanto che possiedono soltanto la licenza per allievo conducente, gli apprendisti possono inoltre guidare unicamente in presenza dell’accompagnatore prescritto.