Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
O073-1332
Cpv. 3: Sebbene non vi sia obbligata dal diritto internazionale (art. 41 n. 2 lett. c della Convenzione dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale, RS 0.741.10), la Svizzera riconosce da molti anni le licenze di condurre estere che soddisfano le condizioni enumerate in questo capoverso. Poiché finora tale prassi non ha comportato problemi per la sicurezza stradale, viene mantenuta e recepita nell’ordinanza.
Cpv. 4: Corrisponde al diritto vigente (art. 42 cpv. 3 OAC), ma non menziona più le motoleggere, per le quali negli Stati membri dell’UE è oggi prescritta una licenza di condurre (cat. AM).
Cpv. 5: Recepisce le istruzioni del 29 dicembre 1994 dell’allora competente Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sull’esonero dall’obbligo di conversione delle licenze di condurre estere per persone con statuto diplomatico, che possono di conseguenza essere abrogate. Per le definizioni di «missioni», «uffici di osservatori» ecc. fa fede l’ordinanza sullo Stato ospite19.
Cpv. 6: Recepisce il diritto vigente (art. 42 cpv. 4 OAC).
Art. 104: Età minima per l’utilizzo di licenze estere in Svizzera
Cpv. 1: Contrariamente al diritto vigente (art. 43 cpv. 2 e 3 OAC), in futuro, per ragioni di parità di trattamento, l’età minima prescritta in Svizzera si applicherà anche ai conducenti di ciclomotori, motoleggere e motoveicoli esteri di cilindrata fino a 125 cm3.
Cpv. 2: Recepisce il diritto vigente (art. 43 cpv. 3 OAC).
Art. 105: Obbligo di ottenere la licenza di condurre svizzera
Cpv. 1
Lett. a: Recepisce senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 42 cpv. 3bislett. a OAC). In futuro il domicilio sarà presunto dopo un soggiorno di 185 giorni in Svizzera. Sommandovi i sei mesi di cui al presente capoverso, i mesi che fanno fede sono 12 come nel diritto vigente.
Lett. b: L’obbligo di ottenere la licenza di condurre svizzera secondo l’attuale articolo 42 capoverso 3bis lettera b OAC è in parte abolito in quanto, essendo le prescrizioni in materia di formazione e di esami armonizzate a livello europeo, esso non si giustifica più per le persone con licenza di condurre di uno degli Stati membri dell’UE o dell’AELS.
Cpv. 2 – 4: Recepiscono il diritto vigente (art. 44 cpv.1, 2 e 4 OAC). Il contenuto dell’articolo 44 capoverso 3 OAC si desume già dall’articolo 10 capoverso 2 LCStr in combinato disposto con l’articolo 38 OAPC (ragionamento a contrario).
Cpv. 5: Si precisa che deve iscriversi presso l’autorità cantonale anche chi vuole convertire la propria licenza di condurre estera in un documento svizzero o condurre a titolo professionale autobus, autocarri o taxi immatricolati in Svizzera.
Art. 106: Licenza di condurre in prova o licenza di condurre definitiva
Cpv. 1: Corrisponde al diritto vigente (art. 44a cpv. 1 OAC). In Svizzera, in futuro, la licenza di condurre di categoria A sarà in linea di principio rilasciata per un periodo di tempo illimitato (art. 77 cpv. 1). Gli Stati membri dell’UE possono tuttavia prevedere l’«accesso diretto» alla categoria A (senza previo possesso della categoria A1 o A2) a partire dai 24 anni di età. Per evitare disparità di trattamento tra le persone che trasferiscono il domicilio in Svizzera dopo aver scelto questa strada e quelle che ottengono la licenza di condurre in Svizzera, al momento della conversione viene dunque rilasciata la categoria svizzera A in prova (a tempo determinato).
Cpv. 2: Recepisce senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 44a cpv. 2 OAC).
Cpv. 3: Ciò è valido già oggi, anche se nella prassi si è talvolta tentato di interpretare l’articolo 24b capoverso 1 OAC come se non si applicasse alle persone che trasferiscono il proprio domicilio in Svizzera.
19 RS 192.121