Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

Art. 107: Divieto di far uso della licenza, revoca

Recepisce il diritto vigente (art. 45 OAC).

Art. 108: Licenze di condurre (svizzere) di persone domiciliate all’estero

Cpv. 1 ‒ 3: Recepiscono senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 24h OAC).

Art. 109: Licenze di condurre internazionali

Cpv. 1 e 2: Recepiscono il diritto vigente (art. 46 cpv. 1 e 2 OAC).

Cpv. 3: I Cantoni devono poter delegare il rilascio delle licenze di condurre internazionali non solo alle organizzazioni degli utenti stradali, ma anche ad altre associazioni. Il capoverso 3 riflette dunque l’articolo 41 numero 2 lettera a («associazione») della Convenzione sulla circolazione stradale20 dell’8 novembre 1968 in modo più preciso di quanto non faccia il diritto vigente (art. 46 cpv. 3 OAC).

Cpv. 4 dell’ordinanza vigente: non è recepito, poiché nessun Cantone ritira fisicamente una licenza di condurre internazionale.

4.8 Formazioni obbligatorie (art. 110 ‒ 135)

4.81 Disposizioni generali (art. 110 ‒ 114)

Art. 110: Prescrizioni di dettaglio

Gli articoli 110 – 135, che stabiliscono le condizioni quadro in materia di corsi obbligatori, corrispondono sostanzialmente al diritto vigente. Qui di seguito verranno dunque commentate soltanto le principali differenze.

I dettagli relativi ai singoli corsi sono illustrati nell’allegato 9.

Art. 111: Libretto di formazione

Cpv. 1: L’introduzione di un libretto di formazione fornirà, tranne nel caso del corso di guida di trattori, una base sistematica alla formazione (cfr. spiegazioni al punto A. 3.2), i cui dettagli saranno disciplinati dall’USTRA mediante istruzioni (art. 147 cpv. 2 lett. b).

Cpv. 2: Il libretto di formazione accompagna la formazione di guida. In esso sono riportati tutti i corsi obbligatori frequentati e, per poter documentare i progressi di apprendimento degli allievi, deve esservi attestata anche la conclusione di determinate fasi di formazione (all. 9 n. 9.322 – 9.324). Il suo utilizzo deve essere dunque obbligatorio per i maestri conducenti, i formatori riconosciuti e gli accompagnatori privati di tutti i candidati che hanno ottenuto la licenza per allievo conducente di categoria B secondo la procedura ordinaria (ossia non in virtù dell’art. 46 cpv. 1 lett. a OAPC o di una regolamentazione speciale per la formazione professionale di base) prima dei 18 anni.

Ritenendo che il libretto di formazione venga apprezzato anche dagli altri accompagnatori non professionisti, non è necessario introdurre un obbligo nei loro riguardi.

Art. 112: Attestato di partecipazione al corso

Prescrive esplicitamente la forma (all. 9 n. 3.2) e gli effetti (art. 113) dell’attestato di partecipazione al corso. Per consentire alle autorità cantonali di verificare direttamente se un corso è stato seguito o meno, si prevede che gli organizzatori registrino i moduli di formazione e i partecipanti in un sistema elettronico accessibile anche ai Cantoni (una procedura analoga esiste già nella formazione in due fasi). A trarne vantaggio saranno anche i partecipanti al corso, i quali potranno ottenere l’attestato di partecipazione a titolo di ricevuta, ma non saranno tenuti ad allegarlo all’iscrizione.

Art. 113: Effetti giuridici della conclusione di una formazione obbligatoria

In futuro la validità degli attestati di partecipazione ai corsi non sarà più limitata, il che costituirà uno sgravio per le autorità cantonali che non dovranno più decidere (ed eventualmente motivare in sede di contenzioso) se ai fini del rilascio di una seconda licenza per allievo conducente debbano o meno

20 RS 0.741.10