Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

Cpv. 4: Corrisponde all’attuale articolo 24 capoverso 4 OMaeC. Le autorità cantonali devono poter delegare la garanzia della qualità come finora. Poiché però quest’ultima non è più intesa come parte dei compiti di vigilanza cantonali (art. 24 OMaeC), anche la relativa delega deve essere disciplinata nella presente ordinanza, mantenendo la possibilità di affidarla alle organizzazioni del mondo del lavoro competenti.

Art. 137: Audit

Le condizioni quadro in materia di garanzia della qualità sono le stesse per tutte le formazioni obbligatorie. La novità consiste nel disciplinare la frequenza e le modalità di svolgimento degli audit (art. 138), oltre agli aspetti specifici da valutare (art. 137 cpv. 2 e 3).

Cpv. 1: Per verificare in maniera esaustiva la qualità dell’insegnamento vanno sottoposti ad audit, almeno una volta ogni cinque anni, sia gli organizzatori sia i docenti dei corsi. Per lo stesso motivo non è sufficiente che chi organizza o impartisce (come docente) più formazioni obbligatorie sia sottoposto ad audit solo per una di esse.

Cpv. 2: Vengono ora precisati i criteri di qualità da considerare: oltre che di quelli fondamentali contemplati nell’allegato 9 numero 8.111, occorre valutare il rispetto anche di quelli specifici delle diverse formazioni (all. 9 n. 8.112).

Art. 138: Svolgimento

Cpv. 1: In virtù delle particolari condizioni quadro, agli organizzatori del corso di pronto soccorso si applicano disposizioni particolari. Avendo molti di essi diverse filiali in tutta la Svizzera (ad es. sezioni regionali dei Samaritani), l’autorizzazione non sarà più rilasciata ai docenti bensì agli organizzatori, i quali saranno responsabili della loro vigilanza (ossia dovranno dimostrare di disporre di insegnanti idonei). In considerazione del fatto che ai docenti non potrà essere revocata l’autorizzazione in caso di insegnamento non conforme alle regole e che non sarebbe possibile effettuare un audit di tutte le sezioni una volta ogni cinque anni, non si può prescrivere un unico audit per organizzatore/docente ogni cinque anni.

Cpv. 2: Per farsi un’impressione il più possibile realistica della qualità dell’insegnamento occorre effettuare gli audit senza preavviso. Per questo motivo i corsi offerti dovranno essere registrati in uno strumento di amministrazione elettronico accessibile agli esperti di garanzia della qualità, che potranno così selezionare i corsi da sottoporre ad audit.

Cpv. 3: Garantisce che gli audit siano effettuati solo da addetti che dispongono in prima persona delle conoscenze tecniche necessarie.

La consegna di un riscontro scritto è necessaria perché, dal momento che l’autorizzazione – o laddove questa non sia prescritta – la possibilità di impartire la formazione dipende dall’esito della valutazione, l’organizzatore o il docente devono poter fare riferimento a un documento scritto.

Art. 139: Carenze

Disciplina la procedura da seguire qualora nel quadro dell’audit vengano riscontrate delle carenze. Il capoverso 3 recepisce senza modifiche materiali l’articolo 25 OMaeC, con l’unica differenza del termine «ispezione», sostituito ora dal più moderno «audit».

4.92 Esame pratico di conducente

Nel caso dell’esame pratico di conducente la garanzia della qualità si rifà alle misure prescritte dall’UE agli Stati membri nella relativa direttiva (audit periodici degli esami di guida).

Art. 140: Misure minime

Cpv. 1: Disciplina i metodi da utilizzare per assicurare la qualità dell’esame (lett. a e b), la procedura da seguire in caso di carenze (lett. c) e garantisce che gli esperti della circolazione dispongano delle necessarie competenze professionali (lett. d).

Cpv. 2: Disciplina esplicitamente che cosa deve essere verificato ai fini della garanzia della qualità, dichiarando l’insufficienza di un riscontro orale.