Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

essere computate formazioni già concluse. La disposizione non avrà tuttavia alcuna incidenza sulla sicurezza stradale, dal momento che, a prescindere dal numero di formazioni seguite, la persona interessata dovrà dimostrare nell’esame pratico di conducente di saper guidare con sicurezza un veicolo a motore.

Art. 114: Delega di compiti

Contempla i compiti che l’autorità può chiedere di svolgere a terzi.

4.82 Corso di pronto soccorso (art. 115 ‒ 117 / all. 9 n. 1)

Fatta eccezione per le categorie AM, F, G e M, la partecipazione al corso di pronto soccorso costituisce il presupposto per poter iniziare la formazione di guida. I principali cambiamenti interessano il rilascio e la revoca del riconoscimento agli organizzatori dei corsi e la procedura di garanzia della qualità, che necessitano di una riorganizzazione per i seguenti motivi: oggi l’USTRA riconosce organizzatori e formatori sulla base di una certificazione rilasciata dalla Société Générale de Surveillance (SGS), l’organo competente per la garanzia della qualità. L’attuale sistema utilizzato a questo scopo mostra tuttavia delle carenze, è giudicato molto insoddisfacente da tutti gli interessati e, non potendo essere migliorato sulla base del diritto vigente, sarà disciplinato come proposto negli articoli 136 ‒ 139. I dettagli relativi al corso, attualmente definiti in apposite istruzioni21, dovranno essere riorganizzati a livello di ordinanza in modo da raggiungere uno standard nazionale unitario. In tal caso le istruzioni diverrebbero obsolete e potrebbero quindi essere abrogate.

4.83 Corso di teoria della circolazione (art. 118 ‒ 120 / all. 9 n. 2)

Art. 118: Obiettivi di apprendimento

Corrisponde essenzialmente all’articolo 18 capoverso 4 OAC, specificando tuttavia le competenze operative da acquisire e prescrivendo espressamente una trasmissione il più possibile realistica dei contenuti di apprendimento (all. 9 n. 2.43).

Art. 119: Durata e struttura

Rimangono sostanzialmente immutate. La possibilità di computare nella formazione anche moduli di e-learning ha reso tuttavia indispensabile disciplinare la struttura a livello di ordinanza (e non come finora a livello di istruzioni).

Art. 120: Organizzatori

Recepisce nel contenuto l’articolo 18 capoverso 4 terzo periodo OAC.

4.84 Formazione tecnica di base per la guida di automobili (art. 121 ‒ 123 / all. 9 n. 3)

Cfr. spiegazioni al punto A. 3.5.

4.85 Formazione pratica di base per la guida di motoveicoli (art. 124 ‒ 126 / all. 9 n. 4)

Gli articoli 124 e 126 corrispondono al diritto vigente (art. 19 cpv. 1 e 2 primo e secondo periodo OAC). Finora la formazione pratica di base per motociclisti di categoria A1 era limitata a otto ore: chi desiderava ottenere la categoria A in un secondo momento doveva inoltre frequentare un corso breve (sei ore), mentre per accedere direttamente alla categoria A si doveva seguire il corso completo di 12 ore. La formazione ha ora una durata di 12 ore per tutte le categorie (art. 125), ma contrariamente alla normativa vigente deve essere seguita una sola volta. Se da un lato l’estensione della durata per gli aspiranti alla categoria A1 trova giustificazione nell’elevata esposizione dei motociclisti agli incidenti, una «formazione di base» per persone che sanno già condurre un motoveicolo non ha alcun senso.

4.86 Corso di guida di trattori (art. 127 ‒ 129 / all. 9 n. 5)

Confronta commenti all’articolo 37 capoverso 2.

21 https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/temi/licenza-di-condurre---formazione.html → «Corso di pronto soccorso»