Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
4.87 Formazione minima per la guida di autobus (art. 130 ‒ 132 / all. 9 n. 6)
Art. 130: Obiettivi di apprendimento
Recepisce senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 8 cpv. 2bisprimo e secondo periodo OAC).
Art. 131: Durata e struttura
Recepisce l’articolo 8 capoverso 2terlettere a e b OAC, tralasciando la lettera c dal momento che non è più possibile ottenere la licenza di condurre di categoria D limitata a una determinata tratta (disposizioni transitorie: art. 147 cpv. 5).
Art. 132: Organizzatori
Cpv. 1: Recepisce senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 8 cpv. 2bisterzo periodo OAC).
Cpv. 2: Recepisce senza modifiche materiali il punto 3.3 delle istruzioni USTRA del 1° settembre 2009 concernenti la formazione pratica per conducenti di autobus. Dal punto di vista formale la nuova regolamentazione proposta tiene conto della formazione di persone che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti», finora disciplinata nell’articolo 20 OAC (cfr. spiegazioni al punto B. 5 in merito agli articoli 23j ‒ 23r della modifica dell’ordinanza sui maestri conducenti).
4.88 Formazione complementare durante il periodo di prova (art. 133 ‒ 135 / all. 9 n. 7)
Art. 133: Obiettivi di apprendimento
Gli obiettivi non sono cambiati (cfr. art. 27b OAC).
Art. 134: Durata e struttura
Come spiegato al punto A. 3.7, la durata della formazione complementare sarà ridotta a una giornata di sette ore e il corso andrà frequentato entro sei mesi dall’ottenimento della licenza di condurre. Poiché ciò non è sempre possibile, saranno ammesse delle deroghe con l’obbligo di seguire la formazione complementare entro un termine di proroga (anch’esso di sei mesi) una volta venuto meno il motivo della deroga. Le persone che rientrano fra le eccezioni e che recuperano la giornata di formazione complementare entro il termine stabilito non saranno punibili (art. 141 cpv. 4).
Art. 135: Organizzatori
Anche in futuro i corsi saranno svolti da organizzatori riconosciuti.
4.9 Garanzia della qualità (art. 136 ‒ 139)
Nel diritto vigente (art. 24 e 25 dell’ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC22) la garanzia della qualità era intesa rientrare nel compito di vigilanza (o di «sorveglianza») sui maestri conducenti e non era quindi specificamente regolamentata. In futuro, sarà disciplinata separatamente, in modo più concreto ed esauriente, nella presente ordinanza, limitando la vigilanza (art. 24 cpv. 1 OIG) al rispetto dei criteri per il rilascio dell’abilitazione a maestro conducente e delle condizioni quadro per l’esercizio della professione (art. 8 – 16 OMaeC), in cui rientrano ad esempio l’obbligo di esercitare la professione in modo qualitativamente ineccepibile e il rispetto dell’orario di lavoro massimo e del divieto di consumare alcol.
4.91 Corsi di formazione e di perfezionamento
Art. 136: Compiti dei Cantoni
Cpv. 1 e 2: Viene ora sancito l’obbligo di garantire la qualità e lo strumento con cui perseguirlo.
Cpv. 3: Confronta articolo 24 capoverso 3 OMaeC. L’obbligo di comunicazione è necessario anche in relazione alla garanzia della qualità per consentire all’autorità cantonale di revocare l’abilitazione a maestro conducente qualora non vengano eliminate le carenze riscontrate durante un audit.
22 RS 741.522