Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
Cpv. 3: Le autorità cantonali non devono eseguire i controlli della qualità internamente.
4.10 Disposizioni penali, finali e transitorie (art. 143 ‒ 171)
4.10.1 Disposizioni penali (art. 143 ‒ 146)
Art. 141: Conducenti di veicoli a motore
Cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 2: Recepiscono senza modifiche materiali le disposizioni penali riferite a persone del diritto vigente (art. 143 n. 1 – 3 OAC). I duplicati della licenza di condurre, come quelli per il documento cartaceo, non esistono più: in sostituzione di una licenza cartacea o plastificata viene rilasciata una nuova licenza di condurre in formato carta di credito con un nuovo numero. Saranno invece ancora ottenibili duplicati della licenza di circolazione: confronta articolo 143 capoverso 1 lettera b OIV (all. 13 OAPC).
Cpv. 1 lett. c: È nuovo e rende punibile il mancato rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 46 capoverso 3.
Cpv. 3 e 4: Sanzionano l’inosservanza del termine di sei mesi di cui all’articolo 134 capoverso 2. Oltre alla soluzione di natura penale proposta, basata sul numero 501 dell’elenco delle multe di cui all’allegato 1 dell’ordinanza concernente le multe disciplinari23 (Superamento del termine prescritto per il servizio obbligatorio di manutenzione del sistema antinquinamento), è possibile prevederne altre.
Art. 142: Mancata comunicazione dello scioglimento del rapporto di tirocinio
Sanziona l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 44.
Art. 143: Corso di educazione stradale
Recepisce senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 146 OAC).
Art. 144: Conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero
Recepisce le disposizioni penali riferite a persone del diritto vigente (art. 147 OAC).
4.10.2 Disposizioni finali (art. 147)
Art. 145: Esecuzione
Cpv. 1: Corrisponde al diritto vigente (art. 150 cpv. 1 OAC). La domanda di rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre è ora sostituita dall’iscrizione proposta.
Cpv. 2: La frase introduttiva disciplina la competenza dell’USTRA di emanare istruzioni (finora regolamentata in modo non organico nell’art. 150 cpv. 2 e 6 OAC).
Lett. a: Recepisce dal diritto vigente (art. 150 cpv. 2 OAC) le lettere a e b, riferite a persone, ma non la lettera e, in quanto l’USTRA non emana istruzioni al riguardo. Il fatto che qualcuno sia un formatore riconosciuto di apprendisti nella formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti» o «autista di veicoli leggeri» è attestato da un codice riportato nella licenza e come tale contemplato dalla lettera a. Lo stesso vale per l’abilitazione a maestro conducente, anch’essa quindi non recepita dal punto di vista formale.
Lett. b: Confronta commenti all’articolo 113 (libretto di formazione).
Cpv. 3: Recepisce il primo periodo del disposto vigente (art. 150 cpv. 3 OAC) ma non il secondo periodo perché obsoleto. Oggi, infatti, viene rilasciata una nuova licenza.
Cpv. 4:
Lett. a: Recepisce sostanzialmente le prescrizioni riferite a persone di cui all’articolo 150 capoverso 5 lettera e OAC. Non è invece recepita la parte di frase in cui si afferma che l’USTRA può modificare i termini fissati per il riconoscimento delle licenze estere, essendo rimasta priva di significato nella prassi.