Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
Lett. b: Dà all’USTRA la competenza di mettere a disposizione i documenti fondamentali per la nuova formazione di guida e l’esame di conducente. Delle istruzioni dettagliate (obiettivi di apprendimento e contenuti d’esame dettagliati, programmi d’insegnamento modello) devono invece occuparsi le organizzazioni del mondo del lavoro competenti.
Cpv. 5: Corrisponde al diritto vigente (art. 150 cpv. 6 OAC), precisando tuttavia che l’USTRA non può autorizzare deroghe individuali e concrete all’ordinanza (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_45/2014 del 13 novembre 2014), per le quali sono invece competenti i Cantoni (art. 106 cpv. 2 LCStr).
Cpv. 5 vigente: Le lettere b, c e d non sono recepite, poiché tali direttive e raccomandazioni pertengono alle associazioni dei medici. Se l’USTRA dovesse ritenere necessario intervenire in merito ai requisiti minimi di natura psicologica posti ai conducenti, potrebbe emanare istruzioni in virtù del capoverso 2 della nuova ordinanza.
Cpv. 7 vigente: Il primo periodo è trasferito senza modifiche materiali nell’articolo 128. Il contenuto delle istruzioni USTRA del 14 dicembre 2007 concernenti i corsi di guida di trattori è regolamentato nell’allegato 9 numero 5, rendendo superfluo emanare istruzioni.
4.10.3 Disposizioni transitorie relative alla modifica del … (art. 148 ‒ 171)
4.10.31 Titolari di una licenza di condurre secondo il diritto previgente
Art. 146: Obbligo di sostituzione
Tutti i titolari di una licenza di condurre rilasciata anteriormente al 30 giugno 1977 dovranno far sostituire il documento. A tale scopo si considera adeguato un termine di tre anni, calcolato a partire dalla data in cui saranno in vigore tutti gli articoli dell’attuale revisione di ordinanza (cfr. cifra III). Introducendo tale obbligo si otterrà almeno la sostituzione con il formato attualmente prescritto di tutte le licenze che avrebbero dovuto esserlo già secondo il diritto vigente (art. 151 cpv. 1 OAC) entro il 31 dicembre 1995.
Art. 147: Nuove autorizzazioni a condurre dopo la sostituzione
Cpv. 1: L’ultima armonizzazione delle categorie di licenze di condurre svizzere con quelle vigenti nell’UE risale al 2003. Allora i modelli di licenza previsti dal vecchio diritto non dovevano essere sostituiti. La revisione completa dell’ordinanza ora proposta prevede invece che vengano definitivamente sostituite tutte le licenze di condurre rilasciate prima del 2003. La nuova categoria corrispondente («B» in «B», «A» in «A», «A1» in «A1» ecc.) sarà rilasciata a condizione che l’autorizzazione a condurre coincida con quella della vecchia categoria e non comporti un’estensione inadeguata della portata. È considerata adeguata, ad esempio, la sostituzione con una categoria che consente, rispetto alla precedente, di condurre veicoli con un peso totale di 50 kg superiore.
Cpv. 2: L’adeguatezza non può comportare una perdita delle autorizzazioni a condurre. Ad esempio, chi non ha convertito la propria licenza di condurre cartacea dell’attuale sottocategoria A1 in una licenza in formato carta di credito ha potuto continuare a condurre motoveicoli di 125 cm3 di cilindrata. Ricevendo la nuova categoria A1, questa stessa persona potrà condurre «soltanto» motoveicoli con una cilindrata non superiore a 125 cm3, una potenza del motore non superiore a 11 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto di non oltre 0,1 kW/kg (nonché tricicli a motore di potenza non superiore a 15 kW). La certificazione dell’autorità cantonale gli permetterà invece di condurre, nel traffico interno, tutti i motoveicoli aventi una cilindrata fino a 125 cm3.
Cpv. 3 ‒ 6: Poiché i titolari di licenza manterranno nel nuovo diritto le loro precedenti autorizzazioni a condurre, si prescrive in questa sede quali nuove categorie dovranno essere riportate al momento della sostituzione della maggior parte dei documenti attualmente in circolazione (data di rilascio a partire dal 1° aprile 2003). Le equivalenze degli altri documenti di licenza saranno fissate dall’USTRA.
Cpv. 3
Lett. a: Recepisce l’autorizzazione a condurre del diritto vigente (cfr. art. 3 cpv. 3 OAC, «M»).
Lett. b e c: Recepisce l’autorizzazione a condurre del diritto vigente (cfr. art. 4 cpv. 3 OAC, «G»).