Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

O073-1332

Lett. q: Recepisce l’autorizzazione a condurre del diritto vigente (art. 3 cpv. 1, «C»).

Lett. r:

N. 1: Corrisponde all’autorizzazione a condurre del diritto vigente (art. 3 cpv. 2, «D1»). Non essendo limitata in termini di peso, l’attuale sottocategoria D1 permette di condurre anche autobus (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV) aventi non più di 16 posti a sedere escluso quello del conducente e ulteriori posti in piedi. Nella nuova categoria D1 i posti in piedi sono invece computati sul totale di posti, ripercuotendosi principalmente sugli autisti professionali (cfr. commenti all’art. 28, «D1»), che non potranno più condurre i suddetti veicoli con la nuova categoria D1, ma avranno bisogno della nuova categoria D. Per superare l’esame pratico di conducente con un veicolo della categoria D dovrebbe essere sufficiente un anno. Chi non l’avrà superato entro questo termine, potrà condurre soltanto veicoli a motore della nuova categoria D1.

N. 2: Nel diritto vigente, la sottocategoria D1 consente di effettuare anche trasporti professionali. Poiché il numero massimo di posti ammessi della nuova categoria D1 comprende anche i posti in piedi, essa risulta essere per i conducenti professionali più limitata dell’attuale e può pertanto essere rilasciata senza problemi.

Chi possiede la licenza di condurre dell’attuale sottocategoria D1, possiede automaticamente anche l’autorizzazione a effettuare trasporti professionali di persone con veicoli di categoria B, B1, C, C1 o F (art. 25 cpv. 4 OAC). Gli interessati ricevono pertanto anche la nuova categoria P (art. 147 cpv. 3 lett. m).

Lett. s:

Corrisponde all’autorizzazione a condurre del diritto vigente (art. 3 cpv. 1 OAC, «D»), dato che è sempre necessario avere la nuova categoria D quando la D1 non è sufficiente.

Chi possiede la licenza di condurre dell’attuale sottocategoria D1, possiede automaticamente anche l’autorizzazione a effettuare trasporti professionali di persone con veicoli di categoria B, B1, C, C1 o F (art. 25 cpv. 4 OAC). Gli interessati ricevono pertanto anche la nuova categoria P (art. 147 cpv. 3 lett. m).

Lett. t:

N. 1: Recepisce l’autorizzazione a condurre del diritto vigente (art. 3 cpv. 1 OAC, «BE»).

N. 2: Contrariamente al diritto vigente, con la nuova categoria BE non si possono trainare rimorchi con un peso totale superiore a 3500 kg. Data la portata meno estesa può essere rilasciata senza problemi.

Lett. u: Queste autorizzazioni a condurre corrispondono interamente o in gran parte a quelle del diritto vigente, possono quindi essere rilasciate senza problemi.

Cpv. 4:

I codici «3,5t» e «106» autorizzano i titolari di una licenza di condurre dell’attuale sottocategoria D1 a guidare, nel traffico interno, minibus (con peso totale limitato a 3,5 t, cfr. art. 11 cpv. 2 lett. c OETV) con più di 16 posti a sedere escluso quello del conducente. Anche la nuova categoria D1 non è limitata in termini di peso; tuttavia, autorizza a trasportare non più di 16 passeggeri (inclusi i posti in piedi). Di conseguenza, ai relativi conducenti va rilasciata un’autorizzazione a condurre limitata a veicoli a motore della nuova categoria D1 con un peso totale di non oltre 3,5 t e concesso il diritto di trasportare, nel traffico interno, più di 16 persone, utilizzando a tale scopo gli attuali codici «3,5t» e «106».

Il codice «106» autorizza i titolari di una licenza di condurre dell’attuale sottocategoria D1 a guidare, nel traffico interno, minibus (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. d OETV) con più di 16 posti a sedere escluso quello del conducente o autobus con non più di 16 posti a sedere escluso quello del conducente. Anche la nuova categoria D1 non è limitata in termini di peso; tuttavia, autorizza a trasportare non più di 16 passeggeri (inclusi i posti in piedi). Di conseguenza, ai relativi conducenti va rilasciata un’autorizzazione a condurre limitata a veicoli a motore della nuova categoria D1 e concesso il diritto di trasportare, nel traffico interno, più di 16 persone, utilizzando a tale scopo l’attuale codice «106».