Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

Lett. d: Corrisponde all’autorizzazione a condurre del diritto vigente (cfr. art. 3 cpv. 3 e 4 cpv. 3 OAC, «F»). Sono ora esplicitamente menzionate anche le motoslitte perché, essendo considerate motoveicoli (art. 14 lett. c OETV24), non rientrano nella categoria F.

Lett. e: Recepisce l’autorizzazione a condurre del diritto vigente (art. 151d cpv. 11 OAC).

Lett. f: Corrisponde all’autorizzazione a condurre del diritto vigente (art. 3 cpv. 2 e 4 cpv. 2 OAC, «A1»). L’autorizzazione a condurre veicoli a motore dell’attuale categoria (speciale) G non è recepita, poiché per ottenere la nuova categoria G occorrerà concludere una formazione specifica (corso di guida di trattori). Essendo contemplata anche dal nuovo diritto (art. 15 cpv. 4), sarà rilasciata anche l’autorizzazione a condurre tricicli a motore con una potenza del motore non superiore a 15 kW.

Lett. g e h: Recepiscono le autorizzazioni a condurre del diritto vigente (art. 24 cpv. 3 e 151k cpv. 2 OAC) che con l’introduzione della categoria A «35 kW; 0,2 kW/kg» ha di fatto anticipato la nuova categoria A2.

Lett. i: Garantisce parità di trattamento alle persone che desiderano conseguire la licenza di condurre della nuova categoria A, indipendentemente dal fatto che abbiano ottenuto la licenza della nuova categoria A2 per sostituzione dell’attuale categoria A «limitata» o in base al nuovo diritto.

Lett. j: Corrisponde all’autorizzazione a condurre del diritto vigente (art. 3 cpv. 1 e 4 cpv. 1 OAC, «A»). I tricicli a motore con una potenza del motore non superiore a 4 kW possono essere guidati già oggi con la licenza di condurre di categoria A (art. 14 lett. b n. 2 OETV). Essendo contemplata anche dal nuovo diritto (art. 17 cpv. 2), sarà rilasciata anche l’autorizzazione a condurre tricicli a motore con una potenza del motore illimitata.

Lett. k: Corrisponde all’autorizzazione a condurre del diritto vigente (art. 3 cpv. 2 OAC, «B1»). La nuova categoria A autorizza a condurre tricicli a motore con una potenza del motore non superiore a 15 kW (art. 17 cpv. 2).

Lett. l: Chi possiede «soltanto» la categoria B (senza codice «121» o «122») potrà anche in seguito condurre veicoli di questa categoria solo a titolo non professionale (art. 25 cpv. 1 OAC, ragionamento a contrario).

Lett. m: Corrisponde all’autorizzazione a condurre del diritto vigente (art. 25 cpv. 1 OAC). L’autorizzazione a effettuare trasporti professionali con veicoli di categoria B, B1, C, C1 o F non sarà più indicata dal codice «121» accanto alla categoria B, bensì sarà rilasciata la categoria P (art. 28 in combinato disposto con art. 33).

Lett. n: Corrisponde all’autorizzazione a condurre del diritto vigente (art. 25 cpv. 1 e 3 lett. a OAC). L’autorizzazione a effettuare determinati trasporti professionali con veicoli di categoria B, B1, C, C1 o F non sarà più indicata dal codice «122» accanto alla categoria B, bensì sarà rilasciata la categoria P1 (art. 28 in combinato disposto con art. 34).

Lett. o: Recepisce l’autorizzazione a condurre del diritto vigente (art. 3 cpv. 2 OAC, «C1»).

Lett. p:

N. 1: Corrisponde all’autorizzazione a condurre del diritto vigente (art. 24c lett. d OAC), ma con la possibilità di guidare anche autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione (cfr. art. 22 OAPC, «C2»), dal momento che le persone in questione hanno superato l’esame pratico di conducente con un veicolo dei pompieri con un peso utile superiore a 7500 kg o con un autocarro per la scuola guida di categoria C.

N. 2: Recepisce l’autorizzazione a condurre del diritto vigente (art. 151d cpv. 8 OAC). Poiché la categoria C2 non è armonizzata con le categorie UE, non è detto che sia nota nei suoi Stati membri. Per garantire che l’autorizzazione a condurre autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione possa essere dimostrata senza problemi durante i viaggi internazionali, la categoria C2 dovrà sempre essere rilasciata con l’indicazione «incl. Motor Home > 3,5t» (art. 82 cpv. 1 lett. d in combinato disposto con all. 12 n. 2).

24 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, RS 741.41