Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

Cpv. 5: Corrisponde al diritto vigente (art. 151c OAC). Dall’entrata in vigore dell’ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut) basta, ovviamente, anche solo il certificato di capacità per il trasporto di persone secondo la stessa ordinanza per dimostrare di essere abilitati a condurre autobus senza limitazioni.

Cpv.6: Recepisce il diritto vigente (art. 25 cpv. 4bisOAC).

Art. 148: Titolari di una licenza di condurre in prova; rilascio della licenza di condurre definitiva

Poiché ora la formazione complementare dura solamente un giorno, l’articolo 148 fissa le condizioni a cui possono ricevere la licenza di condurre definitiva le persone che possiedono già una licenza di condurre in prova, ma che fino al giorno prima dell’entrata in vigore della prescrizione non hanno ancora concluso la formazione complementare secondo il diritto vigente (due giorni).

Cpv. 1: Le persone che non hanno frequentato la formazione complementare secondo il diritto vigente ricevono la licenza di condurre definitiva dopo aver partecipato alla formazione tecnica di base e alla giornata di formazione complementare secondo la nuova normativa.

Cpv. 2: Le persone che hanno partecipato alla prima giornata di formazione complementare secondo il diritto vigente, ma non alla seconda, ricevono la licenza di condurre definitiva dopo aver frequentato la formazione tecnica di base.

Art.149: Conducenti di ciclomotori; esame medico di idoneità alla guida

Recepisce senza variazioni di contenuto l’articolo 151d capoverso 12 OAC.

Art. 150: Esami di verifica dell’idoneità alla guida

Confronta commenti all’articolo 151j OAC.

Art. 151: Rilascio di una licenza di condurre secondo il nuovo diritto

Stabilisce, come nel diritto vigente (art. 151d cpv. 2 OAC), i casi in cui l’autorità cantonale rilascia una licenza secondo il nuovo diritto, a prescindere dalla volontà del titolare.

L’integrazione della lettera b tiene conto del fatto che, nonostante dal 1° aprile 2003 le licenze di condurre vengano rilasciate unicamente sotto forma di tessera plasticata in formato carta di credito, quelle cartacee (di colore blu) dovranno essere sostituite soltanto entro tre anni dall’entrata in vigore della nuova ordinanza.

4.10.32 Persone che hanno fatto domanda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre secondo il diritto previgente

Art. 152: Trattamento della domanda da parte dell’autorità cantonale

In seguito alla sostituzione della domanda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre (all. 4 OAC) con l’iscrizione di cui all’allegato 1, l’articolo 152 stabilisce la procedura che l’autorità cantonale deve seguire per le domande presentate entro il giorno precedente l’entrata in vigore della nuova prescrizione.

Art. 153: Corso di teoria della circolazione

Poiché in futuro chi si iscriverà per il rilascio di una categoria di licenza dovrà frequentare di nuovo il corso di teoria della circolazione prima dell’esame teorico di base, l’articolo 153 stabilisce il modo in cui l’autorità cantonale deve procedere nel caso di candidati che fino al giorno prima dell’entrata in vigore dell’articolo 4 (iscrizione) non hanno superato l’esame teorico di base o lo hanno superato ma non hanno seguito il corso di teoria della circolazione.

Art. 154: Licenza di condurre in prova o licenza di condurre definitiva

Contempla una prescrizione analoga all’articolo 148, relativa alle persone che hanno fatto domanda di una licenza per allievo conducente prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto (e che non hanno ancora ottenuto la licenza per allievo conducente o sono titolari di una tale licenza ma non di una licenza di condurre).