Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
N. 6:
Per facilitare la presentazione del modulo sono espressamente elencati in calce tutti i documenti da allegare.
Allegati:
Nel diritto vigente le persone che seguono le formazioni professionali di base di «autista di veicoli pesanti» e di «meccanico di motoveicoli» e che, nel primo caso, non hanno ancora compiuto 18 anni devono allegare un certificato dell’Ufficio cantonale della formazione professionale attestante la conclusione di un contratto di tirocinio valido. L’obbligo degli apprendisti di dimostrare la frequenza della formazione rimane in essere. In futuro sarà tuttavia richiesta, ai sensi della legge federale sulla formazione professionale (art. 14 cpv. 3 LFPr)25 una copia del contratto di tirocinio approvata dall’autorità cantonale competente. Per i contratti di tirocinio si dovrà utilizzare in tutta la Svizzera un modulo unitario, che servirà poi anche per l’approvazione.
Allegato 2: Attestato d’iscrizione
Questo modulo è nuovo, confronta commenti all’articolo 4 cpv. 2 ‒ 4.
Allegato 3: Requisiti medici minimi
Recepisce l’allegato 1 OAC.
Allegato 4: Requisiti per i medici di livello 1
Recepisce senza variazioni di contenuto l’allegato 1bisOAC.
Allegato 5: Risultato dell’esame medico
Recepisce senza variazioni di contenuto l’allegato 2 OAC.
Allegato 6: Risultato dell’esame medico
Recepisce senza variazioni di contenuto l’allegato 2a OAC.
Allegato 7: Risultato dell’esame medico di idoneità alla guida
Recepisce senza variazioni di contenuto l’allegato 3 OAC.
Allegato 8: Certificato oftalmologico
Recepisce senza variazioni di contenuto l’allegato 3a OAC.
Allegato 9: Formazioni obbligatorie
Confronta numero 2.1. Una novità essenziale consiste nel fatto che in futuro tutte le formazioni obbligatorie saranno improntate al principio pedagogico-didattico dell’insegnamento orientato all’azione (n. 9.1). In concreto ciò significa che i docenti devono sviluppare le capacità tecniche, personali, sociali e metodologiche degli allievi in modo che alla fine del corso dispongano delle competenze operative prescritte, ovvero siano capaci di effettuare le operazioni opportune. Per quanto riguarda i dettagli relativi alle competenze operative e ai contenuti di apprendimento farà fede il relativo programma di insegnamento. Per gli organizzatori che necessitano di riconoscimento si intende con questo il programma di insegnamento da presentare insieme alla candidatura, per gli organizzatori che devono invece unicamente comunicare l’inizio dell’attività, quello dell’organizzazione del mondo del lavoro competente. I programmi di insegnamento del corso di teoria della circolazione, della formazione tecnica di base per la guida di automobili, della formazione pratica di base per la guida di motoveicoli, del corso di guida di trattori e della formazione complementare durante il periodo di prova dovranno corrispondere al relativo programma di insegnamento modello dell’USTRA (n. 9.2). Per quanto concerne le singole formazioni si applica inoltre quanto segue:
N. 1: Corso di pronto soccorso
25 RS 412.10