Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

Confronta commenti agli articoli 117 – 119, 157 e 160.

N. 2: Corso di teoria della circolazione

Attualmente fanno fede, per quando riguarda i dettagli del corso, le istruzioni USTRA del 12 dicembre 2007 concernenti i corsi di teoria della circolazione26. Se il corso dovesse essere impartito come proposto, si verificherà se e quali contenuti delle istruzioni siano nel frattempo diventati obsoleti e possano quindi essere abrogati.

Viene ora espressamente indicata la possibilità di impartire il corso di teoria della circolazione con modulo di e-learning integrato (n. 2.32).

N. 3: Formazione tecnica di base per la guida di automobili

Confronta commenti al numero 3.5 e al primo paragrafo del numero 3.7.

N. 4: Formazione pratica di base per la guida di motoveicoli

Attualmente fanno fede, per quando riguarda i dettagli del corso, le istruzioni USTRA del 13 dicembre 2007 concernenti la formazione pratica di base degli allievi motociclisti27. Se il corso dovesse essere impartito come proposto, si verificherà se e quali contenuti delle istruzioni siano nel frattempo diventati obsoleti e possano quindi essere abrogati.

N. 5: Corso di guida di trattori

Recepisce le istruzioni USTRA del 14 dicembre 2007 concernenti i corsi di guida di trattori con i seguenti cambiamenti essenziali:

- Gli organizzatori non saranno più riconosciuti dall’USTRA, bensì ‒ come gli altri organizzatori di corsi di formazione e perfezionamento obbligatori ‒ dall’autorità cantonale (cfr. art. 131 in combinato disposto con all. 9 n. 5.3).

- Garanzia della qualità: confronta commenti al punto 4.9.

- Per la durata del corso, sia i trattori che i rimorchi da essi trainati dovranno recare sul retro una targa ben visibile con una «L» bianca su fondo blu (n. 5.433 e commenti all’art. 37 cpv. 2 ‒ 4).

N. 6: Formazione minima per la guida di autobus

Vengono recepite le disposizioni contenute nelle istruzioni USTRA del 28 agosto 2009 concernenti la formazione pratica per conducenti di torpedoni non contemplate dagli articoli 133 e 134, a eccezione delle spiegazioni relative ai titolari della licenza di condurre di categoria D limitata al traffico di linea (cfr. in proposito punto B. 4.3 riguardo all’art. 151c OAC). Il fatto che la conclusione della formazione minima autorizzi a iscriversi all’esame pratico di conducente di categoria D si desume indirettamente dall’articolo 31 capoverso 2, nel quale è previsto che le persone che non dimostrano di aver acquisito la pratica di guida prescritta possono ottenere la licenza per allievo conducente di categoria D solo dopo aver concluso la formazione minima.

N. 7: Formazione complementare per i titolari di una licenza di condurre in prova

Nell’unica giornata di formazione complementare ora prevista l’accento è posto sugli «incidenti tipici dei giovani» (n. 7.21), tema che viene in seguito approfondito attraverso lo svolgimento di esperienze pratiche di guida su un piazzale di formazione (n. 7.22, 7.41 e 7.42) e nella circolazione stradale (n. 7.23). Un altro aspetto cardine della formazione è il perfezionamento dello stile di guida efficiente sul piano energetico (n. 7.23 e 7.42), con cui vengono mantenuti gli elementi giudicati positivamente nella valutazione dell’upi ed eliminate le carenze evidenziate. Di seguito, in dettaglio, i principali cambiamenti:

- Integrando il «giro di prova» all’interno della «lezione di guida ecologica» (n. 7.23) approvata anche dalla valutazione dell’upi vengono inseriti nella formazione complementare maggiori elementi pratici,

26 http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2007-12-11_2503_i.pdf

27 http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2007-12-11_2506_i.pdf