Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

Cifra IV: Veicoli per gli esami

La direttiva UE contempla criteri minimi dettagliati per i veicoli d’esame di categoria A1, A2 e A, che gli Stati membri hanno facoltà di inasprire. La Svizzera, non essendo uno Stato membro, non è tenuta a recepirli. Al fine di facilitare l’esecuzione da parte delle autorità cantonali si propongono criteri minimi meno restrittivi, in modo da evitare anche sterili discussioni con i clienti, ad esempio, in relazione a lievi differenze di cilindrata o del rapporto potenza-peso. Tali requisiti varranno anche per i veicoli elettrici.

Cat. AM: Comprende sia i veicoli a motore a due ruote sia quelli a tre o quattro ruote. Poiché manovrare un veicolo monotraccia è sostanzialmente diverso dal guidare veicoli a tre o quattro ruote, si propone di rilasciare la licenza di condurre come segue: chi supera l’esame pratico di conducente su un veicolo a motore a due ruote di categoria AM riceve la licenza di categoria AM e può guidare tutti i veicoli di questa categoria; chi supera l’esame pratico di conducente con una motoleggera a tre o quattro ruote oppure con un quadriciclo leggero a motore riceve la licenza di categoria AM con il codice 79.02 (armonizzato nell’UE) e può guidare soltanto le motoleggere a tre ruote o (a partire dai 18 anni, cfr. art. 14 cpv. 3) i quadricicli leggeri a motore di categoria AM.

Cat. A1: La nuova categoria A1 comprende sia veicoli a motore a due ruote sia tricicli a motore. Per le stesse ragioni illustrate per la nuova categoria AM, si è pertanto proposto di rilasciare la licenza di condurre come segue: chi supera l’esame pratico di conducente su un veicolo a motore a due ruote di categoria A1 riceve la licenza di categoria A1 e può guidare tutti i veicoli a motore di questa categoria; chi supera l’esame pratico di conducente su un triciclo a motore di categoria A1 riceve la licenza di categoria A1 con il codice 79.03 (armonizzato nell’UE) e può guidare soltanto tricicli a motore di categoria A1 (art. 73 cpv. 2).

Cat. B: Recepisce il diritto vigente (all. 12 cifra V OAC).

Cat. C1: In virtù della nuova autorizzazione di cui all’articolo 84 capoverso 1 lettera b OAPC, potrà essere usato anche un veicolo di categoria D1.

Cifra V: Durata e percorso d’esame

Cat. B e categorie di motoveicoli: La durata dell’esame prevista dal diritto vigente (all. 12 cifra IV OAC: cat. B = 60 min., categorie di motoveicoli = 30 min.) comprende anche i convenevoli iniziali e finali. Ora si dovrà invece guidare almeno 45 minuti nella circolazione stradale. Poiché nel caso dei motoveicoli il percorso con i relativi esercizi di guida si trova in un’area chiusa al traffico (all. 11 cifra VI.2), dovrà essere svolto in più (rispetto ai 45 minuti).

Cat. C1, C1E, D1 e D1E: La durata dell’esame includerà anche in seguito i convenevoli iniziali e finali. La novità sta però in questo: nel diritto vigente l’esame per l’ottenimento della sottocategoria C1 o D1 dura 60 minuti e la prova pratica volta al rilascio del certificato di capacità per il trasporto di persone o di cose (art. 14 cpv. 3 OAut) può essere svolta immediatamente a seguire, in modo da evitare che i candidati debbano presentarsi due volte all’esame. In futuro l’esame pratico per ottenere le categorie C1 e D1 durerà invece almeno 90 minuti, permettendo di rinunciare a effettuare un’ulteriore prova per il conseguimento del certificato di capacità. La durata dell’esame relativo alle categorie C1E e D1E rimane per contro immutata (60 minuti), essendo l’esame OAut effettuato senza rimorchio.

Cifra VI: Metodi d’esame

N. 1:

Lett. a: Esempio di dimostrazione pratica: l’allievo conducente deve regolare i poggiatesta. Il numero delle domande d’esame sarà stabilito dall’esperto della circolazione.

Lett. b: Confronta commenti all’art. 77.

Lett. c: Esempio di istruzione: «Giri a destra alla prossima occasione».

Lett. d: Diffuso nei Cantoni della Svizzera tedesca (escluso BE), questo metodo permette di effettuare una valutazione più differenziata dell’esaminando rispetto a quella possibile seguendo in auto il veicolo da semplice osservatore.