Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo

O073-1332

N. 2:

Rispetto a una persona che conduce un veicolo a motore a doppia traccia, un motociclista deve acquisire competenze di guida supplementari (in particolare tecniche di guida specifiche), di cui deve dimostrare l’assimilazione nell’esame pratico di conducente. Prima della prova di guida occorre pertanto superare un percorso con speciali esercizi di guida in un’area chiusa al traffico. Questi esercizi sono prescritti già oggi (all. 12 cifra III lett. B n. 2 OAC), ma sono di fatto svolti in maniera molto diversa a seconda dei Cantoni: alcuni li integrano nella prova di guida nella circolazione stradale, altri li prevedono in uno spazio separato. La modifica proposta consentirà di uniformare la procedura a livello nazionale, attribuendo al tempo stesso maggiore peso a questi esercizi all’interno dell’esame per la guida di motoveicoli. Gli esercizi andranno inoltre eseguiti prima della prova di guida nella circolazione stradale al fine di aumentare la sicurezza degli esperti della circolazione, che durante l’esame per l’ottenimento della categoria A2 o A devono accompagnare l’esaminando sullo stesso veicolo per almeno 30 minuti (n. 1 lett. d).

Cifra VII: Valutazione

Per una valutazione più completa delle competenze di guida si sono dovuti riformulare anche i criteri al riguardo. Con i nuovi metodi d’esame proposti l’esperto della circolazione dovrà ora valutare se il candidato ha raggiunto il livello richiesto in ognuno degli ambiti di competenza (art. 74).

Allegato 12: Indicazioni supplementari codificate

Si fonda sul diritto vigente (art. 24d OAC e punto 4 delle istruzioni del 1° aprile 2016 concernenti il rilascio della licenza di condurre in formato carta di credito) ed è adeguato in base ai codici in vigore nell’UE33 dal 1° gennaio 2017.

Il codice 111 è integrato da una nuova annotazione fra parentesi per tener conto di una sentenza del Tribunale federale del 20 novembre 2014 (6B_248/2014) in cui questo ha stabilito che dal codice 111 («Obbligo di portare seco la licenza di condurre straniera») non si poteva dedurre che la licenza di condurre svizzera di autisti professionali domiciliati all’estero fosse valida solo in combinazione con la licenza di condurre estera.

Il codice 114 non è recepito: essendo la validità della licenza per allievo conducente per motoveicoli in generale prolungata, non è più necessaria una proroga dopo la formazione pratica di base.

Il codice 211 è stralciato: nelle direttive del 5 marzo 1990 del DFGP, allora competente per la formazione e gli esami dei maestri conducenti, non si diceva che la lezione di guida per non udenti o disabili era considerata una lezione professionale per cui è richiesta una speciale abilitazione a maestro conducente. Una simile prescrizione non è contemplata neppure nell’ordinanza sui maestri conducenti.

Allegato 13: Formazione, esame e perfezionamento degli esperti della circolazione

Nell’esame pratico di conducente l’esperto della circolazione deve essere in grado di stabilire se il candidato dispone o meno delle competenze operative prescritte per la categoria di licenza desiderata. Per consentirne l’acquisizione vengono introdotte tre categorie di esperti della circolazione e l’obbligo di perfezionamento, la cui base è costituita dal programma quadro di formazione degli esperti della circolazione dei Cantoni e dalla direttiva UE.

La categoria base è costituita dagli esperti della circolazione di categoria B (n. 3, 4.11 e 5.11). Il numero 3.12 recepisce senza modifiche materiali l’articolo 65 capoverso 3 OAC. Ora l’idoneità all’esercizio della professione non dovrà essere più dimostrata da una perizia di uno psicologo del traffico, ma da una valutazione (n. 3.15) che non è escluso possa comprendere anche una parte psicologica e che dovrebbe in ogni caso essere delegata a un istituto specializzato per garantirne uno svolgimento uniforme.

33 Direttiva 2015/653 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida