Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

Gli attuali ambiti tematici della formazione e dell’esame (all. 7 OAC) sono stati adeguati (cfr. in particolare n. 7.115, 7.213, 7.116 e 7.214 nonché 7.113 e 7.313), in modo tale che, una volta conclusa la formazione, gli esperti della circolazione siano in grado di formare ed esaminare gli allievi conducenti secondo il nuovo diritto.

L’obbligo di perfezionamento (n. 9) è previsto anche per i maestri conducenti (cfr. art. 22 OMaeC e direttiva UE) e il suo rispetto dovrà essere sorvegliato (n. 10.3) analogamente ad altri sistemi (OAut, OMaeC). Anche la qualità della formazione e del perfezionamento dovrà essere controllata (art. 138 cpv. 1, cpv. 2 lett. e e cpv. 4) dai Cantoni (con facoltà di delega). L’obbligo di perfezionamento sarà ora prescritto solo per gli esperti della circolazione addetti agli esami ufficiali di conducente (n. 9.1), distinguendoli così da quelli addetti ai controlli ufficiali dei veicoli, in quanto le due attività richiedono competenze differenti. Il diritto vigente (art. 69 OAC) parla di «competente autorità della Confederazione» e di «competente autorità federale». Poiché a livello federale non esistono più esperti della circolazione se non in ambito militare (cfr. ordinanza sulla circolazione stradale militare34), questi termini sono stati eliminati (n. 10).

Il perfezionamento può essere computato per tutte le categorie e dura al massimo 15 giorni (n. 9.1).

Allegato 14: Post-qualificazioni e perfezionamento secondo il diritto transitorio

Gli articoli 160 ‒ 171 prescrivono, in combinazione con l’allegato 14, i corsi di post-qualificazione e di perfezionamento che i maestri conducenti, gli esperti della circolazione e i moderatori devono seguire per esercitare la loro professione secondo le nuove condizioni quadro giuridiche.

Chi ha avuto cura di seguire per tempo i corsi di formazione secondo l’articolo 22 OMaeC e all’entrata in vigore della presente revisione d’ordinanza può già dimostrare di aver frequentato delle giornate di corso valide per il relativo periodo di perfezionamento non deve essere svantaggiato rispetto a coloro che aspettano prima di assolvere l’obbligo di perfezionamento. Il perfezionamento (maestri conducenti di motoveicoli) e la post-qualificazione (altri maestri conducenti, esperti della circolazione, moderatori) contemplati dal diritto transitorio devono dunque poter essere computati sul periodo di perfezionamento corrente o successivo (art. 160 cpv. 3, 161 cpv. 2, 170 cpv. 3 e 171 cpv. 3).

I corsi di perfezionamento dei maestri conducenti di motoveicoli ovvero di post-qualificazione degli altri maestri conducenti contemplati dal diritto transitorio dovranno essere seguiti prima dell’entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia di formazione e di esami, poiché solo i maestri conducenti che conoscono il nuovo sistema di formazione e di esame sono in grado di trasmetterne i contenuti. È questo fra l’altro lo scopo dell’entrata in vigore scaglionata prevista dalla cifra III della nuova ordinanza.

B. Modifica di altri atti normativi (all. 15)

La nuova regolamentazione dell’ammissione alla circolazione stradale delle persone comporta la modifica di altre ordinanze in materia di circolazione stradale. L’ordinanza sull’assicurazione dei veicoli e l’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali saranno adeguate a prescindere da questa.

1. Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Il contenuto dell’articolo 27 è trasferito per ragioni di sistematica nell’OAPC (art. 63 cpv. 1-3, e art. 62 cpv. 2).

2. Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)

Il contenuto dell’articolo 5 capoverso 3 OAC è trasferito per ragioni di sistematica nell’OAV (art. 33 cpv. 2bis).

34 RS 510.710