Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

3. Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 7 (Pesi) e 136 (Pesi, carico rimorchiabile, targhe)

Le definizioni di peso a vuoto (art. 7 cpv. 5 e 7) e di peso determinante per la classificazione in categorie (art. 136 cpv. 1) dovranno essere precisate. Il peso a vuoto secondo il diritto svizzero corrisponde, nel diritto UE, alla «massa effettiva del veicolo» riportata nel certificato di conformità (CoC) comunitario. Oltre che per correggere queste discrepanze, l’OETV dovrà essere semplificata anche in funzione della prevista trascrizione dei dati CoC nella licenza di circolazione. Nell’articolo 7 capoverso 7 andrà dunque stralciata la deroga in virtù della quale le batterie di trazione non sono computate nel peso a vuoto dei veicoli di classe L (di fatto il peso a vuoto riportato nel campo 30 della licenza di circolazione include già oggi il peso delle batterie). Il peso delle batterie di questi veicoli dovrà ora essere detratto dal peso determinante per la classificazione in categorie (art. 136 cpv. 1), ossia da quello che nel diritto europeo corrisponde alla «massa del veicolo in ordine di marcia», in modo da armonizzare le prescrizioni svizzere con quelle UE.

L’articolo 7 capoverso 7 prevede inoltre che le batterie di trazione dei veicoli di classe L non siano prese in conto neanche ai fini del calcolo del carico utile. Poiché questo capoverso è abrogato, va stralciato dunque anche il rimando fatto al riguardo nel capoverso 5.

4. Ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC)

4.1 Ammissione di persone

Il contenuto degli articoli 3 – 14, 15 capoversi 1, 3 e 4, 16 – 23, 24 capoversi 1 e 2, 24a – 69, 88, 88a, 143 numeri 1, 2 e 3 per quanto attiene alle persone, 144, 146, 147 per quanto attiene alle persone, 150 capoversi 1, 2 lettere a e b nonché 7 primo periodo è ora disciplinato nell’OAPC. L’articolo 150 capoverso 5 lettere b – d non è recepito (cfr. commenti all’art. 145 cpv. 4 OACP). Poiché l’articolo 150 capoverso 7 secondo periodo diventerà obsoleto con l’entrata in vigore dell’OAPC e l’articolo 151f capoverso 2 lo è già, possono essere abrogati entrambi. Il contenuto dell’articolo 150 capoverso 2 lettere d ed e sarà trasferito nell’OFoG (art. 30 lett. c) dal momento che riguarda temi disciplinati in questa ordinanza.

Poiché, infine, l’introduzione della nuova categoria A2 ora proposta renderà obsoleti gli articoli 15 capoversi 2 e 5 e 24 capoversi 3 – 5, possono essere abrogati anche questi ultimi.

4.2 Ammissione di veicoli

Le prescrizioni sull’ammissione di veicoli (art. 70 – 142) non subiranno modifiche materiali, ma saranno adeguate dal punto di vista formale in concomitanza con l’introduzione del sistema informativo di ammissione alla circolazione IVZ, che sostituirà i sistemi MOFAD35.

Se non sono obsolete e quindi abrogabili, le disposizioni penali e finali non elencate al punto 3.1 (art. 143 – 150) resteranno – fatti i necessari adeguamenti formali – nell’OIV. Le uniche modifiche materiali riguardano l’articolo 150:

Cpv. 5: La parte del periodo concernente i termini per il riconoscimento delle targhe e delle licenze estere non è recepita, in quanto rimasta inattuata nella prassi.

Cpv. 6: Precisa, adottando una formulazione identica a quella proposta nell’OAPC (cfr. art. 145 cpv. 5), che l’USTRA non può autorizzare deroghe individuali e concrete all’ordinanza (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_45/2014 del 13 novembre 2014), per le quali sono invece competenti i Cantoni (art. 106 cpv. 2 LCStr).

35 MOFIS = registro dei veicoli, FABER = registro delle autorizzazioni a condurre e ADMAS = registro delle misure amministrative