Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
Cpv. 2: La licenza per allievo conducente sarà rilasciata, come nel diritto vigente, dopo il superamento dell’esame teorico di base (cfr. art. 15 cpv. 1 OAC) e avrà validità limitata, autorizzando a effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore. I 12 mesi di validità dovrebbero coprire approssimativamente la «stagione delle due ruote», permettendo così di sostenere anche l’esame pratico di conducente. Il corso di teoria della circolazione e la formazione pratica di base per la guida di motoveicoli non saranno prescritti, ma potranno essere seguiti a titolo facoltativo.
Cpv. 3: La categoria AM autorizza a condurre i ciclomotori (cat. M). Con essa sarà rilasciata anche la categoria F: risulterebbe altrimenti difficile capire perché con la categoria AM si possa, compiuti i 18 anni, condurre un quadriciclo leggero a motore (quatto ruote e velocità massima di 45 km/h) ma non un carro a motore (quattro ruote e velocità massima di 30 km/h). Non sarà invece rilasciata la categoria G, richiedendo essa una formazione specifica (corso di guida di trattori).
Art. 15: Categoria A1
Cpv. 1: L’iscrizione sarà possibile a partire dai 16 anni, ma d’ora in avanti, a partire da questa età (e non come finora solo a partire dai 18 anni), si potranno guidare anche motoveicoli di cilindrata superiore a 50 cm3 o con una potenza del motore superiore a 4 kW. Per ragioni di sicurezza si potrebbe tuttavia fissare a 18 anni anche l’età minima per tutti i motoveicoli di questa categoria, così come proposto a titolo di variante.
Cpv. 2: Le formazioni da seguire e gli esami da sostenere rimangono sostanzialmente invariati. In futuro dovranno tuttavia superare l’esame pratico anche i titolari della licenza di condurre di categoria B, mentre chi ha già superato l’esame teorico di base per il conseguimento di un’altra categoria non dovrà ripeterlo (art. 66).
Cpv. 3: La formazione pratica di base è stata portata a 12 ore anche per la categoria A1; in compenso non dovrà essere più seguita per ottenere la categoria A2 o A.
Cpv. 4: La categoria A1 autorizza a condurre motoleggere (cat. AM) e ciclomotori (cat. M). Non sarà invece più rilasciata la categoria G, richiedendo essa una formazione specifica (corso di guida di trattori) che nulla ha in comune con quella per la guida di motoveicoli. La nuova categoria A1 autorizzerà invece a condurre tricicli a motore con una potenza non superiore a 15 kW (per i quali era finora richiesta, a seconda del peso a vuoto, la categoria B o la sottocategoria B1).
Art. 16: Categoria A2
Cpv. 1: Con l’introduzione della categoria A limitata a 35 kW si è già introdotta di fatto la categoria A2. L’età minima richiesta è fissata a 18 anni, ma alla luce dell’elevato numero di motociclisti coinvolti in incidenti stradali è ipotizzabile anche una variante con un’età minima di 20 anni, che comporterebbe tuttavia un irrigidimento rispetto al diritto vigente.
Cpv. 2: Confronta commenti all’articolo 15 capoverso 2.
Cpv. 3: Confronta commenti all’articolo 15 capoverso 3. Chi è in possesso della categoria A1 non deve di principio seguire alcuna formazione pratica di base per ottenere la categoria A2 (art. 113).
Cpv. 4: La categoria G non viene più rilasciata, richiedendo essa una formazione specifica (corso di guida di trattori) che nulla ha in comune con quella per la guida di motoveicoli.
Art. 17: Categoria A
Cpv. 1: Disciplina le nuove modalità di accesso ai motoveicoli a potenza limitata: per motivi di sicurezza si è proposto di escludere di principio l’accesso diretto alla categoria A senza formazione preliminare specifica (fanno eccezione le persone che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli con attestato federale di capacità», art. 41 cpv. 2). In generale l’iscrizione può pertanto avvenire solo dopo quattro anni di possesso della categoria A e di guida disciplinata, nei quali possono essere computati due anni di possesso della categoria A1. Soddisfa il requisito di «guida disciplinata» chi, nell’arco di tempo prescritto, non ha commesso alcuna infrazione che comporti o abbia comportato la revoca della licenza di condurre.