Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/38: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) · 13 pagine

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di per sé tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete e dunque non sono più menzionate esplicitamente.

La presente modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica. Questo permetterà di risolvere anche le difficoltà di delimitazione che si presentano già oggi per attività svolte normalmente in questo ambito (p. es. tenere animali domestici o cucire abiti), ma la cui rilevanza economica è discutibile.

La concentrazione sulle attività fondamentali dell’economia domestica è inoltre probabilmente una delle riflessioni determinanti per spiegare la giurisprudenza del Tribunale federale sugli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale senza mansioni consuete (cfr. DTF 142 V 290, 131 V 51 e la già citata DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

2. Art. 27bis cpv. 2–4

Attualmente l’articolo 27bisdisciplina un caso particolare della valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale o collaborano gratuitamente nell’azienda del coniuge (presupposti per l’applicazione del solo confronto dei redditi). Con la presente modifica l’articolo viene ampliato e suddiviso in quattro capoversi.

Il capoverso 1 riprende la disposizione vigente.

I capoversi 2–4 disciplinano invece la procedura per determinare il grado d’invalidità secondo il metodo misto nel caso degli assicurati con un’attività lucrativa a tempo parziale che svolgono anche mansioni consuete. In questo senso essi rappresentano una concretizzazione delle disposizioni dell’articolo 28a capoverso 3 LAI.

Fino a questo momento la valutazione dell’invalidità secondo il metodo misto è stata concretizzata unicamente nella giurisprudenza e stabilita nelle pertinenti direttive amministrative. La regolamentazione vigente prevede che per l’attività lucrativa sia applicato il metodo generale del confronto dei redditi. A questo scopo, il reddito senza invalidità è determinato in base al reddito corrispondente al grado d’occupazione dell’assicurato, mentre il reddito d’invalido si basa sul guadagno presumibile che l’assicurato potrebbe realizzare sfruttando la propria capacità lavorativa residua ancora esigibile dal punto di vista medico. La perdita di reddito che risulta dal confronto è poi espressa in percentuale del reddito senza invalidità. Il grado d’invalidità per l’attività lucrativa così ottenuto viene quindi moltiplicato per la percentuale dell’attività lucrativa (grado d’occupazione) al fine di ottenere il grado d’invalidità ponderato. Il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete è invece determinato mediante un confronto delle attività. Il dato così ottenuto è quindi moltiplicato per la percentuale dell’attività per lo svolgimento delle mansioni consuete, così da ottenere il grado d’invalidità ponderato.

Sommando i gradi d’invalidità così calcolati e ponderati per i due ambiti, risulta infine il grado d’invalidità complessivo.

Anche secondo la nuova regolamentazione si continuerà a sommare il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa e quello nell’ambito delle mansioni consuete (cpv. 2).

Il grado d’invalidità nell’attività lucrativa continuerà a essere calcolato conformemente all’articolo 16 LPGA (cpv. 3). Tuttavia, per determinare il reddito senza invalidità non si partirà più dal reddito corrispondente al grado d’occupazione, ma si calcolerà il reddito che sarebbe stato realizzato con un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno (cpv. 3 lett. a). Il reddito d’invalido sarà invece determinato come oggi secondo il diritto vigente. La perdita di guadagno percentuale così