Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/38: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) · 13 pagine
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parziale non è più preso in considerazione due volte (la prima per determinare l’ammontare del reddito senza invalidità e la seconda per ponderare il grado d’invalidità).
Il nuovo modello di calcolo risolve inoltre il problema di tenere conto delle interazioni tra attività lucrativa ed economia domestica (cfr. p. es. DTF 134 V 9). Per determinare il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa si partirà da un impiego a tempo pieno. Anche l’attività nell’ambito delle mansioni consuete verrà calcolata come per gli assicurati occupati a tempo pieno nelle mansioni consuete. In questo modo le ripercussioni delle interazioni tra questi due ambiti di attività saranno automaticamente considerate (cfr. Leuzinger, «Invaliditätsbemessung für teilerwerbstätige Versicherte mit Aufgabenbereich», in Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, cap. 3.5.6).
Nel quadro della modifica di ordinanza non viene invece fatta alcuna precisazione per quanto concerne la valutazione dell’invalidità degli assicurati che collaborano gratuitamente nell’azienda del coniuge. Va comunque rilevato che per questi casi vige una prassi di lunga data, in base alla quale la valutazione dell’invalidità deve avvenire secondo il metodo straordinario per la parte del lavoro nell’azienda (considerando queste attività sempre con un grado d’occupazione del 100 %) e secondo il metodo specifico del confronto delle attività per la parte delle mansioni consuete.
3. Disposizione transitoria della modifica del XX.XX.XXXX
Cpv. 1
Come spiegato in precedenza, l’applicazione del nuovo modello di calcolo per le persone che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale può portare a un aumento degli aventi diritto a una rendita AI. Per questa ragione tutte le rendite correnti calcolate in base al metodo misto attuale dovranno essere sottoposte a revisione. Gli uffici AI dovranno dunque procedere a una revisione per i circa 16 000 casi interessati (situazione a fine 2015) entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. Questo non significa che entro questo termine tutti i casi di revisione debbano anche essere conclusi. A seconda degli accertamenti necessari (p. es. perizie mediche, valutazione della situazione dell’economia domestica) e degli eventuali cambiamenti della situazione, la nuova decisione in materia di prestazioni potrà avvenire in un secondo momento. Per gli assicurati questo aspetto non è tuttavia rilevante, dato che l’eventuale aumento della rendita verrebbe concesso a partire dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica.
Cpv. 2
Per i casi in cui la rendita è stata negata perché il grado d’invalidità determinato secondo il metodo misto attuale era insufficiente non si può procedere a una revisione d’ufficio, ma è l’assicurato che deve presentare una nuova richiesta. L’ufficio AI è tenuto a esaminare una nuova richiesta, se l’applicazione del nuovo modello per il calcolo del grado d’invalidità determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita. Conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LAI, l’eventuale diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla presentazione di una nuova richiesta di prestazioni (cfr. in proposito anche DTF 142 V 547).
IV. Entrata in vigore
La modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità dovrà entrare in vigore il 1º gennaio 2018, al fine di consentire di chiarire in tempi brevi la situazione giuridica nonché di garantire un’applicazione uniforme del metodo misto.