Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/38: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) · 13 pagine

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II. Parte generale – Panoramica delle principali modifiche

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Valutazione dell’invalidità

L’invalidità viene valutata in funzione dello statuto dell’assicurato quale lavoratore a tempo pieno, lavoratore a tempo parziale o persona che non esercita un’attività lucrativa. Per determinare il grado d’invalidità vi sono fondamentalmente tre metodi: il metodo generale del confronto dei redditi, il metodo specifico del confronto delle attività e il metodo misto. Quest’ultimo viene applicato alle persone che, oltre a lavorare a tempo parziale, svolgono anche compiti domestici e familiari. Concretamente, nel 98 per cento dei casi si tratta di donne (cfr. pag. 14 del rapporto summenzionato). In questi casi le limitazioni vengono calcolate separatamente per ciascun ambito e in seguito ponderate e sommate per ottenere il grado d’invalidità complessivo. L’applicazione del metodo misto per la valutazione dell’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale che svolgono anche mansioni consuete va sostanzialmente mantenuta, poiché significa riconoscere l’importanza socio-economica dei lavori domestici e familiari svolti accanto all’attività lucrativa. Per tale ragione, per determinare il grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale si dovranno valutare anche in futuro le limitazioni dovute a ragioni di salute sia nell’attività lucrativa sia nell’ambito delle mansioni consuete.

1.1.1 Modello di calcolo

Il modello di calcolo del metodo misto attualmente applicato è contestato già da lungo tempo dalla dottrina, che ne critica la considerazione eccessiva del tempo parziale nell’ambito dell’attività lucrativa (una volta per determinare l’importo del reddito senza invalidità e poi ancora una volta nella ponderazione in funzione del grado d’occupazione). Questo aspetto è stato infine censurato anche dalla Corte EDU. Il modello proposto risponde a questa critica tenendo conto sostanzialmente in egual misura del grado d’invalidità nell’attività lucrativa e di quello nelle mansioni consuete. In questo modo si prenderanno maggiormente in considerazione le limitazioni in ambito lavorativo, il che comporterà di fatto un tendenziale aumento dei gradi d’invalidità rispetto a oggi.

Il nuovo modello si rifà alla regolamentazione nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF), secondo la quale per la parte relativa all’attività lucrativa il reddito senza invalidità è calcolato in riferimento a un ipotetico impiego a tempo pieno. La critica mossa a questo metodo è che tiene conto di un reddito che l’assicurato non avrebbe conseguito neanche senza limitazioni dovute a ragioni di salute, ma in realtà sia in ambito AINF sia in ambito AI sono applicati dei correttivi per considerare il reddito effettivamente conseguito: nel caso dell’AINF, l’ammontare della rendita dipende dall’effettivo guadagno assicurato, mentre nel caso dell’AI il correttivo consiste nel fatto che l’ammontare della rendita varia in funzione del reddito medio sul quale sono stati versati i contributi sociali.

Il modello proposto garantisce inoltre automaticamente che si tenga sistematicamente conto delle interazioni tra attività lucrativa ed economia domestica nell’ottica di una maggiore conciliabilità tra famiglia e lavoro. Per determinare il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa si partirà da un ipotetico impiego a tempo pieno. Allo stesso modo, l’attività nell’ambito delle mansioni consuete verrà calcolata come per gli assicurati occupati a tempo pieno nelle mansioni consuete.

Il modello di calcolo proposto permette di soddisfare rapidamente, e senza bisogno di nuovi mezzi, la richiesta della Corte EDU. Il Parlamento ha già discusso di questo modello nel 2003,